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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15822/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) violazione dell'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della massima misura della diminuzione di pena connessa all'attenuante speciale della collaborazione/dissociazione; il ricorrente sostiene che il suo apporto, definito di "indubbia consistenza", avrebbe dovuto comportare la riduzione massima prevista. 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, nonostante la condotta successiva all'evento (adesione al programma di protezione, percorso di recupero e detenzione domiciliare) che a suo dire dimostrerebbe il ravvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In diritto ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato che la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis, terzo comma, si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione ma che la misura della diminuzione è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice entro il range previsto (tra un terzo e la metà) e non è obbligatorio concedere la riduzione massima; la Corte d'appello aveva motivatamente attribuito una misura intermedia. Sul secondo, ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello che ha bilanciato gli elementi favorevoli con la gravità dei reati e ha confermato il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.

    La circostanza attenuante speciale per la collaborazione/dissociazione si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione; ove riconosciuta, il giudice può ridurre la pena in misura compresa tra un terzo e la metà. L'entità della riduzione è discrezionale entro il range e non può essere ridimensionata con argomentazioni fondate sulla gravità del reato o sulla capacità a delinquere, ma il giudice non è obbligato a concedere sempre la riduzione massima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere valutate e bilanciate rispetto alle aggravanti; il giudice deve motivare il rapporto di prevalenza o equivalenza. Il comportamento post-reato e il percorso di risocializzazione rilevano, ma possono essere compensati dalla gravità dei reati accertati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, eventualmente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la collaborazione apporta utilità oggettiva alle indagini, il giudice deve riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 416‑bis, terzo comma; tuttavia la misura della riduzione è rimessa al giudice entro il range normativo (tra 1/3 e 1/2) e non è automatica la diminuzione massima.
  • La Corte di legittimità valuta soprattutto la coerenza e la logica della motivazione sul punto: per ottenere la riduzione massima il ricorrente deve dimostrare un contributo straordinario e obiettivamente decisivo rispetto all'impianto accusatorio già esistente.
  • Le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti devono essere bilanciate; il ravvedimento e la buona condotta post‑reato hanno rilievo ma non prevalgono automaticamente sulla gravità dei fatti accertati: il giudice può legittimamente confermare un giudizio di equivalenza.
  • In sede di cassazione la discrezionalità motivazionale del giudice di merito è difficile da superare: occorre evidenziare vizi di giuridicità o manifesta illogicità nella valutazione, non mero dissenso valutativo.
  • Il rigetto del ricorso o la sua inammissibilità può comportare oneri economici (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende); chi impugna dovrebbe valutare la solidità delle censure alla luce dei criteri di sindacato della Cassazione.

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