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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24802/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, con cui veniva recuperata a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile acquistato da meno di cinque anni. Il contribuente aveva contestato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ma il ricorso era stato respinto; anche l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; con il secondo ha contestato l'affermazione secondo cui non sarebbe stata provata la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, sostenendo che tale prova risultava da documenti e circostanze di fatto prodotti in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente fondati i due motivi. Ha qualificato la motivazione della sentenza impugnata come apparente, perché meramente assertiva e priva di un'adeguata disamina dei fatti e dei documenti prodotti dal contribuente, rendendo impossibile il controllo logico-giuridico della decisione. In particolare, la CTR non aveva spiegato perché non valorizzare bollette energetiche, fatture AMA, ricevute condominiali e posta ricevuta presso l'immobile, né aveva affrontato il tema della nozione di abitazione principale come effettiva dimora abituale, anche a prescindere dalla residenza anagrafica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato come rito camerale applicato al ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel tema della prova della destinazione dell'immobile ad abitazione principale

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato indirettamente dalla censura di nullità per motivazione apparente, quale vizio dedotto in cassazione

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito si limita ad affermazioni apodittiche o assertive, senza indicare in modo comprensibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della decisione, così da impedire il controllo di legittimità.
  • Quando una parte produce documentazione e altri elementi di fatto specificamente idonei a dimostrare una circostanza rilevante, il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con tali elementi e spiegare perché li ritenga non decisivi o inattendibili.
  • In materia tributaria, ai fini della valutazione della destinazione di un immobile ad abitazione principale, il giudice deve esaminare tutte le risultanze probatorie offerte e chiarire se la nozione rilevante prescinda o meno dalla residenza anagrafica, ove tale profilo sia stato specificamente devoluto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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