Cassazione Civile, Ordinanza n. 39753/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della parte ricorrente e dalla successiva opposizione proposta avverso tale decreto, poi rigettata dal Tribunale di Avellino all’esito di un rinvio disposto dalla Corte di cassazione con precedente pronuncia. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale. Nel ricorso, tuttavia, la ricorrente non ha esposto in modo compiuto i fatti di causa, limitandosi di fatto a richiamare la sola asserita assenza dei termini a comparire nell’atto di citazione in riassunzione. Il motivo del ricorso è stato quindi ritenuto inidoneo a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva alla Corte di avere piena cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso violasse l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa. La memoria depositata dalla ricorrente ha confermato il vizio, mostrando che la narrazione dei fatti si riduceva al solo profilo dell’assenza dei termini a comparire nell’atto di citazione in riassunzione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa
Il ricorso deve contenere una esposizione autosufficiente e completa dei fatti di causa, tale da consentire al giudice di legittimità di comprendere la controversia e il suo oggetto senza ricorrere ad atti esterni del processo; i motivi difensivi non possono sostituire tale esposizione.
È richiamato quale base della proposta di definizione camerale che ha poi condotto alla declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’atto deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, sufficiente a ricostruire le reciproche pretese e le ragioni delle parti senza rinvio ad altre fonti processuali.
- Non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, sviluppare soltanto i motivi di censura: i motivi servono a illustrare le doglianze, ma non possono sostituire la compiuta narrazione della vicenda processuale e sostanziale.
- La mancanza dell’esposizione dei fatti di causa integra un vizio autonomo e assorbente che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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