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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8639/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame, sostenendo che la Corte di cassazione aveva errato non estendendo nei suoi confronti l'annullamento con rinvio pronunciato a favore del coimputato Lorenzo D'Arpa, con riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. e all'art. 628, terzo comma, n. 3 c.p.; lamentava inoltre un trattamento diverso rispetto a Vincenzo Meli, pur essendo, a suo avviso, identica la posizione processuale dei tre imputati.

La decisione

Il ricorso ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il rimedio di cui all'art. 625-bis tutela solo gli errori materiali o di fatto oggettivamente evidenti e non gli errori di valutazione o di diritto: la doglianza prospettata dal ricorrente attiene a un errore di valutazione e non rientra nelle fattispecie ammessi dal 625-bis. Inoltre, sul merito, la Corte ha spiegato che non sussiste identità di posizione tra Morgano e gli altri due coimputati: Morgano aveva incaricato Pietro Formoso, ritenuto "uomo d'onore" della famiglia di Misilmeri, di riscuotere il credito e quindi era a conoscenza e aveva voluto avvalersi del metodo mafioso; Meli e D'Arpa erano meramente esecutori materiali intervenuti in momento anteriore e non risultava prova della loro conoscenza o volontà di utilizzare il metodo mafioso. Perciò l'annullamento con rinvio esteso a Meli non doveva automaticamente riguardare Morgano. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato all'errore materiale o di fatto di immediata e oggettiva rilevabilità; non è consentito per errori di valutazione o interpretazione giuridica.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    La norma sulle aggravanti mafiose è stata applicata nella valutazione della posizione individuale: occorre prova della consapevolezza e dell'utilizzo del metodo mafioso per estendere l'aggravante.

  • art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.

    La circostanza aggravante (uso di violenza o metodo mafioso) va ricondotta alla condotta e alla consapevolezza dell'imputato; la diversa prova a carico dei distinti imputati può giustificare trattamenti diversi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, qui determinata in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso esclusivamente per errori materiali o di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabili; le doglianze che riguardano la valutazione delle prove o l'interpretazione giuridica sono inammissibili.
  • Per ottenere l'estensione di un annullamento con rinvio disposto per un coimputato occorre dimostrare l'effettiva identità della posizione personale e probatoria: differenze di ruolo, temporizzazione o prova della conoscenza del metodo mafioso possono giustificare decisioni difformi.
  • La qualificazione dell'uso del "metodo mafioso" richiede elementi che dimostrino non soltanto la partecipazione materiale ma la consapevolezza e la volontà di avvalersi di modalità tipiche dell'associazione mafiosa; l'impiego di un "uomo d'onore" per conseguire l'obiettivo rafforza la responsabilità personale.
  • L'omessa considerazione oggettiva di una prova esistente può rientrare nel campo di operatività del 625-bis solo se l'omissione è inequivocabile e dimostra uno sviamento della volontà decisionale; il mero travisamento o diversa valutazione probatoria non è rimediabile con questo mezzo.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare attentamente la pertinenza del motivo rispetto ai limiti del 625-bis prima di proporre il ricorso.

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