Cassazione Penale, Ordinanza n. 25315/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità, rilevando che i motivi erano generici e comunque fuori dai limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., aveva definito il procedimento relativo a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso deduceva: 1) la mancata verifica, e quindi il difetto di motivazione, circa la sussistenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; 3) la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, nel patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo nei limiti tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza sulla verifica ex art. 129 c.p.p. non è deducibile, salvo i casi espressamente previsti, e l'errore di qualificazione giuridica è censurabile solo se manifesto, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. Quanto alla pena, non era dedotta una pena illegale, unico vizio astrattamente proponibile in tale sede.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste di violazione di legge
la sua mancata verifica non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti previsti dalla legge
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del fatto oggetto di patteggiamento, in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi proponibile una censura generica sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta contro la sentenza di patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione e alla motivazione.
- Una censura sulla pena è scrutinabile solo se si deduce una pena illegale; mere doglianze sulla quantificazione o sulla dosimetria, se non inquadrate come illegalità del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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