Cassazione Penale, Ordinanza n. 02621/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stato riconosciuto il vincolo della continuazione richiesto.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. tra fatti di reato definiti da due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Secondo la difesa, le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione, richiamando la motivazione del giudice di merito, ha rilevato invece che i reati non erano omogenei, non emergeva alcuna preordinazione criminosa, le singole condotte erano fattispecie autonome e distinte, prive di una significativa programmazione, e tra esse intercorreva un considerevole arco temporale. È stato inoltre osservato che la mera reiterazione di condotte illecite e la presenza di precedenti penali, anche gravi, sono dati incompatibili con la continuazione e attengono piuttosto a istituti diversi come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.
Norme richiamate
L'istituto della continuazione presuppone una preordinazione criminosa o comunque un medesimo disegno criminoso tra i fatti; non è configurabile quando le condotte siano eterogenee, autonome e distanziate nel tempo.
Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo se ricorrono i presupposti sostanziali dell'art. 81 c.p.; in difetto di omogeneità e programmazione unitaria la richiesta va respinta.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto in presenza di fatti di reato eterogenei, non riconducibili neppure in via astratta a un'unica programmazione criminosa.
- La distanza temporale significativa tra le condotte è un indice contrario alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
- La reiterazione di illeciti e la presenza di precedenti penali, anche gravi, non equivalgono di per sé a continuazione, ma possono invece richiamare istituti diversi come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- La continuazione opera come istituto di favore e richiede un effettivo collegamento finalistico tra i reati, non una semplice serialità delittuosa.
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