Cassazione Penale, Sentenza n. 1197/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per tentato furto aggravato: (1) censura sulla sussistenza dell'aggravante di cui al n.7 dell'art.625 c.p., per effetto della sola ubicazione del magazzino all'interno della struttura carceraria; (2) censura per violazione dell'art.597 c.p.p., con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena operata in appello e ritenuta essere una riforma in peius non consentita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'aggravante n.7 dell'art.625 c.p. è correttamente applicata perché il bene sottratto era destinato a un pubblico servizio (servizio esclusivo ai detenuti) indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che lo gestisce. Ha invece accolto il secondo motivo: la revoca della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio perché il giudice d'appello, in assenza di formale impugnazione del P.M. o di specifica devoluzione, non poteva revocare d'ufficio un beneficio riconosciuto in primo grado sulla base di una causa ostativa a lui ignota; pertanto la statuizione di revoca è eliminata. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
L'aggravante si applica quando il reato ha per oggetto cose destinate a pubblico servizio: rileva la destinazione del bene a soddisfare un interesse generale, non la natura giuridica del soggetto che presta il servizio né se l'attività sia svolta direttamente da un soggetto pubblico o da un privato delegato
Riconoscimento dell'attenuante per circostanza prevista dal n.4 in regime di prevalenza, rilevata in sede di appello ai fini del trattamento sanzionatorio
Principio secondo cui il giudice d'appello è vincolato dall'ambito devoluto con l'impugnazione e, in assenza di formale impugnazione o di specifica previsione di legge che estenda la sua cognizione, non può aggravare la posizione dell'imputato né revocare d'ufficio benefici riconosciuti dal giudice di primo grado sulla base di fatti sopravvenuti a lui non noti
Massime di principio
- L'aggravante per beni destinati a pubblico servizio (n.7 art.625 c.p.) si valuta sulla base della destinazione e funzionalità del bene verso un interesse pubblico: non è necessario che il servizio sia erogato da un soggetto di diritto pubblico
- La mera ubicazione del bene all'interno di una struttura pubblica (es. un magazzino dentro un carcere) può supportare l'aggravante se il bene è destinato esclusivamente al servizio pubblico o a soddisfare utenti pubblici
- Il giudice d'appello non può, in assenza di formale impugnazione del P.M. o di specifica devoluzione per legge, aggravare la situazione dell'imputato (ad es. revocare una sospensione condizionale) per cause a lui sopravvenute e non conosciute al primo grado
- Se l'applicazione di un'aggravante è basata sulla destinazione del bene, la difesa dovrà dimostrare l'assenza di destinazione pubblica o la pluralità di destinatari per escludere l'aggravante
- Quando la revoca di un beneficio deriva da fatti intervenuti dopo la sentenza di primo grado, la legittimità di una simile revoca in sede d'appello dipende dalla regolarità dell'impugnazione e dal rispetto del principio devolutivo
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