Cassazione Penale, Ordinanza n. 13951/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione l'interessata aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di quattro condanne definitive o coperte da patteggiamento, tutte riferite a fatti di furto aggravato o tentato furto aggravato commessi in date e luoghi diversi. Il Tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo non dimostrata la continuazione sulla base dell'analisi dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive. Con il ricorso per cassazione si deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con specifico riferimento agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe mal valutato gli elementi cognitivi e probatori rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già svolto un approfondito esame dei singoli episodi criminosi e che le censure difensive mirassero, in realtà, a una rivalutazione del merito fattuale, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis; la sua applicazione presuppone una verifica fattuale non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica
norma evocata per la disciplina del reato continuato; il ricorso contestava la mancata unificazione sotto il medesimo disegno criminoso
richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice può fondarsi sull'analisi dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, e la relativa valutazione di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di violazione di legge effettiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparenza della violazione di legge, sollecita una sostanziale rivalutazione del materiale fattuale e degli apprezzamenti logici già compiuti dal giudice dell'esecuzione.
- Quando la decisione impugnata sul vincolo della continuazione è sorretta da motivazione logica e approfondita, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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