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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37519/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art.41-bis. Il ricorrente deduceva vizi del procedimento amministrativo (mancata comunicazione dell'avvio, mancato accesso e deposito tardivo degli atti prodromici), violazioni della legge n.241/1990 e dell'art.6 CEDU in ordine all'effettività della difesa, nonché carenza di motivazione e mancata verifica dell'attuale condizioni di pericolosità e delle evoluzioni positive della personalità.

La decisione

Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la procedura prevista dall'art.41-bis è di natura mista (fase amministrativa ministeriale seguita da controllo giurisdizionale) e non richiede la comunicazione dell'avvio del procedimento; il diritto di accesso agli atti prodromici esiste ma deve essere esercitato chiedendo copie al Ministero e, in mancanza di prova di un diniego, la doglianza è generica; il Tribunale ha adeguatamente motivato la proroga richiamando il ruolo di vertice del Rao, indagini recenti, un rapporto disciplinare e la mancanza di indicatori di ravvedimento, fondando ragionevolmente la presunzione del mantenimento di contatti esterni. La pronuncia conferma la legittimità della proroga per finalità preventive e inibitorie.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario (legge n.354/1975)

    Previsto come strumento di trattamento con finalità preventive e inibitorie; la procedura è mista (decreto ministeriale con successivo reclamo giurisdizionale). Per la proroga non è richiesto l'accertamento di una corrente partecipazione associativa, ma la presenza di elementi che consentano di presumere il mantenimento di contatti con il contesto criminale.

  • legge n.241/1990 (art.3 e art.7 e art.24 richiamati nei principi)

    La legge sul procedimento amministrativo si applica in via di 'statuto regolativo' ma la Corte ha ritenuto che l'art.7 (comunicazione di avvio) non sia applicabile alla procedura 41-bis per la sua speciale natura e finalità di contrasto della criminalità; la conoscibilità degli atti prodromici è invece garantita in sede giurisdizionale o tramite richiesta al detentore degli atti (Ministero), salvo che gli atti siano coperti da segreto.

  • art.6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto a un giusto processo)

    La dedotta violazione è valutata con riferimento all'effettività della difesa: la Corte richiede prova concreta dell'ineffettività (ad es. diniego di copia). Il mero deposito tardivo in cancelleria non determina di per sé la violazione se non dimostrato un pregiudizio concreto nella possibilità di difesa.

  • Corte EDU, sentenza Provenzano c. Italia (25/09/2018)

    [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali [..]

    La Corte di Strasburgo ha confermato la compatibilità del regime 41-bis con l'art.3 CEDU a condizione che l'imposizione o la proroga sia adeguatamente giustificata; la durata e le ragioni della proroga vanno valutate in concreto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. I e altri precedenti citati)

    Precedenti di legittimità hanno consolidato l'orientamento secondo cui non è prevista la comunicazione dell'avvio del procedimento e hanno precisato i limiti del controllo di legittimità in cassazione (solo violazione di legge e assoluta carenza di motivazione). Alcune pronunce hanno riconosciuto il diritto ad ottenere copia degli atti prodromici in sede giurisdizionale o su richiesta al Ministero.

Massime di principio

  • La procedura di applicazione/proroga del regime 41-bis è mista: atto amministrativo ministeriale seguito da controllo giurisdizionale; perciò molte garanzie difensive si dispiegano davanti al Tribunale di Sorveglianza.
  • Non è obbligatoria la comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento ex art.7 l.241/1990 nella materia 41-bis, data la natura speciale e preventiva della procedura.
  • Il diritto a conoscere e ottenere copia degli atti prodromici esiste, ma va esercitato chiedendo formalmente i documenti al Ministero; la mancanza di tale richiesta o la mancata prova di un diniego rende la doglianza generica.
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge e all'assoluta carenza di motivazione: non è sindacabile in sede di legittimità una rivalutazione ampia dei fatti salvo macroscopici vizi di logica o mancanza di motivazione minima.
  • Per giustificare una proroga non è necessario dimostrare l'attuale partecipazione attiva a un'associazione mafiosa, ma sussiste la legittimità della proroga se vi sono elementi che permettono di presumere il mantenimento di contatti con la rete criminale (ruolo passato, indagini recenti, provvedimenti disciplinari, assenza di indicatori di ravvedimento).
  • Chi impugna deve documentare in modo concreto le violazioni procedurali (ad es. richiesta di copie e diniego, pregiudizio concreto per la difesa) per ottenere tutela che investa la nullità del provvedimento.
  • Depositare documenti in prossimità dell'udienza non è automaticamente decisivo: per far valere l'ineffettività della difesa serve dimostrare il nesso di causalità tra tale comportamento e l'impossibilità di esercitare la difesa in modo efficace.

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