Cassazione Penale, Ordinanza n. 13953/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per tentata rapina aggravata e porto di coltello. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo profili attinenti alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento fotografico, ritenuti dal giudice di merito attendibili; la Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano in larga parte meramente fattuali e, comunque, non investivano in modo deducibile il ritenuto apporto concorsuale del ricorrente, anche alla luce del richiamo alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché l'eccessività della pena, ma senza indicare con specificità elementi di fatto e ragioni di diritto idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte non deducibile in cassazione perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque privo di specifiche contestazioni sul concorso dell'imputato; ha reputato il secondo motivo generico e privo di concreta pertinenza censoria rispetto a una motivazione di appello ritenuta congrua. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"i profili di censura del ricorso sul punto non sono deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen."
In cassazione non sono deducibili censure che si risolvono in una mera rilettura del merito o che non investono specificamente i profili effettivamente scrutinabili.
"diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen."
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata evocata come oggetto di diniego confermato dalla sentenza impugnata.
"diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen."
Le attenuanti generiche richiedono una specifica e puntuale censura della motivazione che le nega; in mancanza di elementi positivi, il diniego è ritenuto congruamente motivato.
"condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte come censure ammissibili doglianze che mirano soltanto a una diversa lettura delle prove e delle dichiarazioni già vagliate in modo congruo e non illogico dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti: è inammissibile il motivo che non indichi con precisione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della critica.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione coerente sul riconoscimento di responsabilità e sul diniego delle attenuanti, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale apparato argomentativo; la mera riproposizione di doglianze generiche non è sufficiente.
- Le attenuanti generiche e quelle correlate al danno di speciale tenuità non possono essere riconosciute in assenza di elementi positivi concretamente dedotti e valorizzati in modo specifico dalla difesa.
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