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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06841/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari; Ministero; concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità relativa alla realizzazione di un raccordo autostradale. I proprietari dei terreni avevano ottenuto, nel corso della procedura, un preliminare di accordo di cessione volontaria del 31/7/2009, con quantificazione sia dell'indennità di esproprio sia dell'indennità di occupazione, e avevano ricevuto un acconto pari all'80% delle somme concordate. Tuttavia il decreto di esproprio non era stato adottato entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, poi scaduto al 10/11/2012. I proprietari hanno quindi agito per ottenere la determinazione della giusta indennità di occupazione legittima per il periodo 6/11/2007-10/11/2012, sostenendo che il mancato perfezionamento dell'esproprio avesse fatto cadere l'accordo almeno nella parte relativa alle indennità di esproprio. La società concessionaria ha resistito eccependo di non essere più legittimata passivamente, assumendo che dal 25/1/2012 fosse divenuta mera mandataria dell'ente concedente, e che comunque la convenzione del 31/7/2009 non potesse valere come interruzione della prescrizione. Ha inoltre sostenuto che il Ministero fosse estraneo e che la società subentrante Autovia Padana non avesse alcuna responsabilità, perché la nuova concessione era efficace solo dal 1/3/2018. La Corte d'appello ha ritenuto inefficace l'accordo del 31/7/2009 per il mancato perfezionamento dell'espropriazione, ha accolto l'eccezione di prescrizione limitatamente alla prima annualità dell'indennità di occupazione e ha individuato come obbligati la concessionaria originaria e il Ministero, escludendo la società subentrante. In cassazione la concessionaria ha dedotto, con vari motivi, violazione delle norme del T.U. espropriazioni e dell'art. 115 c.p.c., contestando la propria legittimazione passiva, la sopravvenuta inefficacia dell'accordo del 31/7/2009, il rigetto della domanda di manleva/regresso verso il Ministero e la legittimazione di Autovia Padana; i proprietari hanno proposto ricorso incidentale sulla prescrizione della prima annualità, sull'imputazione degli acconti e sulla motivazione del calcolo finale; anche il Ministero ha proposto ricorso incidentale contro la propria condanna in solido.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale e i motivi terzo, quarto, sesto e settimo, ritenendo che la ricorrente mirasse in realtà a una nuova valutazione di fatti e documenti e a una diversa interpretazione degli atti negoziali senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. Ha ritenuto infondato il quinto motivo sulla domanda di manleva/regresso nei confronti del Ministero, affermando che la competenza del giudizio di opposizione alla stima resta circoscritta alla determinazione dell'indennità dovuta al proprietario e non si estende alle controversie interne di regresso tra coobbligati. Ha dichiarato assorbito l'ottavo motivo. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale dei proprietari sulla prescrizione, infondato il secondo e infondato il terzo per motivazione esistente e sufficiente; ha rigettato infine il ricorso incidentale del Ministero, confermando la legittimazione passiva e la responsabilità solidale del Ministero accanto alla concessionaria originaria, mentre ha confermato l'esclusione della società subentrante Autovia Padana. Le spese tra proprietari e concessionaria sono state compensate per reciproca soccombenza, mentre le spese sono state poste a carico della concessionaria nei confronti degli altri controricorrenti secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 327 del 2001, artt. 3, 5, 6, 22-bis, 49, 50, 54, 23

    Le norme espropriative sono lette nel senso che il soggetto passivamente legittimato, in linea generale, è l'espropriante o il beneficiario dell'espropriazione, salvo che da legge o atti con rilevanza esterna risulti il conferimento ad altro soggetto del potere di curare la procedura in nome proprio e di sopportarne gli oneri.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione delle prove documentali, salvo il vero errore di percezione; qui la censura era in realtà diretta a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e trascrivere puntualmente i documenti su cui fonda il motivo; la mancata puntuale riproduzione comporta inammissibilità.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per censurare l'interpretazione di un contratto non basta richiamare in astratto le norme ermeneutiche, ma occorre specificare quali canoni siano stati violati e in che modo.

  • art. 1372 c.c.

    Il preliminare/accordo sull'indennità perde efficacia se non si perfeziona il procedimento espropriativo; la caducazione colpisce l'assetto negoziale concluso in vista del legittimo esproprio.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per il tema della possibile caducazione parziale dell'accordo, ma la decisione conferma che, nel caso concreto, l'accordo è divenuto inefficace per il venir meno del presupposto dell'esproprio.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito è idoneo a interrompere la prescrizione solo se emerge dal contenuto dell'atto; nel caso concreto la Corte ha escluso che il preliminare potesse assumere tale effetto, ma la censura incidentale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2946 c.c.

    Rilevante per la prescrizione decennale dell'indennità di occupazione, che decorre dalla maturazione delle singole annualità.

  • art. 1193 c.c.

    In presenza di più debiti della stessa specie, il pagamento si imputa secondo le regole legali; nel caso concreto gli acconti dovevano essere scomputati dall'annualità non prescritta più antica.

  • artt. 1298 e 1299 c.c.

    Invocati per la ripartizione interna e il regresso tra coobbligati; la Corte ribadisce però che tali questioni non rientrano nella competenza del giudizio di opposizione alla stima.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo nel motivo incidentale sulla motivazione, senza accoglimento.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta esistente e logicamente sufficiente, pur se sintetica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come vizio di omessa pronuncia, ma la Corte non lo ha ravvisato.

  • art. 75 c.p.c.

    Invocato dal Ministero, ma non decisivo ai fini della conferma della sua legittimazione passiva.

  • art. 371 c.p.c.

    Nel contesto del ricorso incidentale, è richiamata la regola per cui, dopo la riforma, il ricorso incidentale va depositato con il controricorso.

  • L. n. 865 del 1971, art. 12, comma 2

    Richiamato in tema di accordo bonario: l'accordo diviene definitivo solo se segue il decreto di esproprio; in mancanza, la procedura non si perfeziona e gli accordi caducano.

  • L. n. 865 del 1971, art. 19

    Richiamato per delimitare la competenza in unico grado della Corte d'appello nel giudizio di opposizione alla stima.

  • art. 22-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    L'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio determina una deprivazione anticipata del bene, ma l'indennità di occupazione matura annualmente e segue le regole proprie della procedura espropriativa.

  • art. 20, comma 6, d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato per l'interdipendenza tra indennità di espropriazione e di occupazione nell'accordo bonario caducato.

  • Cass., Sez. U., n. 7035 del 2009

    L'accordo concluso in vista dell'esproprio può perdere integralmente efficacia se non interviene tempestivamente il decreto di esproprio, con caducazione anche delle pattuizioni sull'indennità di occupazione.

  • Cass., Sez. U., n. 6769 del 2009

    La concessione traslativa non esclude automaticamente la responsabilità del concedente; per liberarlo occorre una base legislativa espressa che attribuisca al concessionario poteri e oneri indennitari in nome proprio.

  • Cass., Sez. U., n. 25294 del 2022

    Nei procedimenti espropriativi pluripartecipati il giudice deve verificare concretamente il ruolo di ciascun soggetto coinvolto; sono legittimati passivi non solo l'autorità espropriante, ma anche promotore, beneficiario e, se del caso, il concessionario cui sia affidato il pagamento dell'indennità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di determinazione dell'indennità di occupazione o di opposizione alla stima, la legittimazione passiva va individuata in base al ruolo sostanziale effettivamente svolto nella procedura espropriativa; nei procedimenti complessi o pluripartecipati il giudice deve verificare in concreto chi abbia esercitato poteri espropriativi o assunto gli oneri economici verso l'espropriato.
  • L'accordo sull'indennità concluso in vista dell'esproprio non conserva efficacia se il procedimento ablatorio non si perfeziona con il decreto di esproprio o con la cessione volontaria: la caducazione del presupposto travolge l'assetto negoziale nel suo complesso, salvo diversa autonoma disciplina desumibile dal testo e dalla volontà delle parti.
  • L'indennità di occupazione legittima matura autonomamente anno per anno; la prescrizione decorre dalla scadenza di ciascuna annualità e gli acconti eventualmente versati vanno imputati secondo le regole legali ai debiti non prescritti e più antichi residui.
  • Per censurare in cassazione l'interpretazione di atti negoziali o documenti, non basta contrapporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrivere i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le domande di manleva, regresso o riparto interno dell'onere economico tra soggetti coinvolti nell'espropriazione hanno petitum e causa petendi diversi dalla domanda di determinazione dell'indennità dovuta all'espropriato e non rientrano, di regola, nella competenza del giudizio di opposizione alla stima.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioniTransazione
RamiEsecuzioniProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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