Ordinanza n. 359/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del raggruppamento dal Lotto 5 di una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, di servizi e lavori di manutenzione di reti idriche e fognarie, nonché successiva aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, componenti di un raggruppamento concorrente, hanno impugnato l’esclusione dal Lotto 5, la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, gli atti della commissione giudicatrice, la graduatoria e gli eventuali atti di aggiudicazione, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, nonché, in via subordinata, l’annullamento dell’intera procedura. Con motivi aggiunti è stata impugnata l’aggiudicazione in favore di un costituendo raggruppamento concorrente. La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 4.3.1 del disciplinare, che prescriveva, per gli operatori qualificatisi per l’esecuzione delle principali prestazioni di servizio relative alla pulizia, ispezione, lavaggio, disostruzione, spurgo ed espurgo delle opere fognarie, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis o 4 per i codici EER coerenti con i rifiuti prodotti e da smaltire, indicati dalla lex specialis negli EER 19.08.01 e 20.03.06. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la prescrizione dovesse essere interpretata in modo meno restrittivo e che l’esclusione fosse illegittima.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la clausola dell’art. 4.3.1 del disciplinare fosse formulata in termini inequivocabili e imponesse non soltanto il possesso della categoria di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, ma anche l’abilitazione alla gestione dei rifiuti individuati dai codici EER prescritti dalla legge di gara. La tesi dei ricorrenti sull’interpretazione non restrittiva della clausola non è stata quindi ritenuta condivisibile. Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, considerando che l’affidamento riguardava un accordo quadro articolato in undici lotti, con durata di trentasei mesi e conseguente possibilità di subentro nel contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata confermata l’udienza pubblica del 1° dicembre 2026 per la decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 4.3.1 del disciplinare di gara
i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti ... Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali categoria 2-bis o 4 per i codici EER coerenti ai rifiuti prodotti e da smaltire (EER 19.08.01 – residui di vagliatura; EER 20.03.06 – rifiuti della pulizia delle fognature)
La prescrizione è inequivocabile e richiede, oltre alla categoria di iscrizione, l’abilitazione a gestire i rifiuti identificati dai codici EER indicati dalla lex specialis.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto del fumus e del periculum, secondo quanto motivato nell’ordinanza.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del ricorso allo schema dell’accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto.
Richiamato insieme all’art. 59, comma 3, per la disciplina dell’accordo quadro relativo all’affidamento controverso.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali in una determinata categoria e per specifici codici EER, il concorrente deve possedere sia la categoria richiesta sia l’abilitazione alla gestione dei rifiuti corrispondenti ai codici indicati; il requisito non può essere ridotto al solo possesso della categoria.
- Una clausola della legge di gara formulata in termini inequivocabili deve essere applicata secondo il suo tenore letterale, senza interpretazioni estensive o correttive dirette a sostituire il requisito richiesto dalla stazione appaltante con uno meno rigoroso.
- In sede cautelare, la possibilità di subentro nel contratto può escludere il periculum in mora quando l’affidamento, pur già avviato o aggiudicato, abbia una durata pluriennale e non risulti irreversibile la lesione dedotta dal concorrente escluso.
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