Cassazione Penale, Sentenza n. 46072/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Messina che confermava la condanna pronunciata dal Giudice di pace per i reati di lesioni personali e minaccia. Hanno articolato cinque motivi: (1) censura della valutazione delle prove dichiarative e dell'attendibilità della persona offesa, sostenendo che non si sarebbe tenuto conto della documentazione medica e dell'esame dell'imputato; (2) similare censura sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali (in particolare del testimone Manoli); (3) vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento dell'esimente della "tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000; (4) contestazione della determinazione della pena come eccessiva/insufficiente senza adeguata motivazione; (5) deduzione di assoluta assertività nella quantificazione del risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formulati anche come violazione di legge, sono in realtà doglianze sulla valutazione della motivazione e delle prove dichiarative e, per i reati di competenza del giudice di pace, non è consentito il ricorso per cassazione con questo rilievo (artt. 606 co. 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. 274/2000). Il terzo motivo (tenuità del fatto) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'esimente potesse risultare implicitamente dal complesso argomentativo del giudice d'appello, che ha valutato gravità oggettiva e grado di colpevolezza richiamando l'entità del danno. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata sorretta da sufficiente motivazione. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'obbligo motivazionale è assolto indicando i fatti materiali considerati e il percorso logico della decisione, senza necessità di fornire calcoli analitici per la determinazione dell'ammontare del risarcimento. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 2-bis
artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso per cassazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace in relazione ai vizi della motivazione; doglianze che consistono in una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle prove dichiarative sono inammissibili
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000
Norma collegata all'improcedibilità dei mezzi di impugnazione in materia di decisioni riguardanti competenze del giudice di pace; contribuisce al divieto di impugnare in Cassazione la motivazione di merito per determinate ipotesi
art. 34 d.lgs. 274/2000 (tenuità del fatto)
L'esimente della tenuità del fatto può essere riconosciuta anche implicitamente nella motivazione del giudice d'appello mediante valutazione della gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza, in riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Stabiliscono i principi per la determinazione della pena; la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito purché sorretta da motivazione logica e non arbitraria
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili i ricorsi che, pur formulati come violazione di legge, mirino in realtà a una rinnovata valutazione della motivazione o dell'attendibilità delle prove dichiarative se la norma esclude tale sindacato (es. sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace).
- L'esimente della 'tenuità del fatto' può essere valutata implicitamente dal giudice d'appello tramite il richiamo a elementi quali gravità oggettiva del danno e grado di colpevolezza dell'imputato, senza che sia necessario un’esposizione testuale separata e formale.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione non riesamina la congruità della pena se la motivazione non è illogica o arbitraria.
- Per la quantificazione del risarcimento del danno è sufficiente che il giudice indichi i fatti materiali e il percorso logico adottato; non è necessario fornire calcoli analitici dettagliati nel provvedimento.
- I ricorrenti soccombenti possono essere condannati a spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile; quindi, valutare attentamente l'opportunità di impugnare quando le questioni sono essenzialmente di merito.
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