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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6364/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calderon impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio (aggravato da premeditazione e dal metodo 'mafioso') e reati connessi (detenzione e porto illegali d'arma). Il ricorso sviluppava sette motivi: (1) presunta incompatibilità/necessità di astensione del giudice relatore; (2) mancanza di autonoma valutazione del GIP e incorporazione della richiesta del P.M.; (3) utilizzazione di intercettazioni/decreti autorizzativi oscurati; (4) inutilizzabilità delle chat Sky ECC/EncroChat acquisite tramite Autorità straniere con ordine europeo d'indagine e questioni tecniche di decrittazione, genuinità e catena di custodia; (5) criticità sulla consulenza antropometrica e valutazione della perizia del P.M.; (6) omessa motivazione su elementi difensivi (movente incerto, lacune temporali, mancato riconoscimento dalle vittime) e presunto travisamento; (7) omessa decisione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e interesse all'impugnazione su tale punto.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso soltanto in parte: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa decisione sulla richiesta di riesame in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., annullando l'ordinanza limitatamente a quella declaratoria e rinviando per nuovo giudizio su tale profilo e sulle statuizioni consequenziali. Tutti gli altri motivi sono stati respinti come infondati o inammissibili: il giudice ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da inficiare l'ordinanza del riesame, ha confermato la utilizzabilità delle chat acquisite mediante ordine europeo d'indagine sulla base dell'applicazione dell'art. 234-bis c.p.p. e della presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'autorità straniera, ha escluso l'inammissibilità delle valutazioni peritali e ha ritenuto che molte eccezioni difensive fossero meramente ipotetiche o non supportate da elementi concreti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferita alla contestazione dell'aggravante 'di tipo mafioso': la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione dell'aggravante da parte del Tribunale del riesame non fosse priva di interesse e ha disposto annullamento e rinvio sul punto, riconoscendo che la decisione sulla qualificazione giuridica può avere effetti sulla valutazione complessiva della gravità e dell'adeguatezza della misura cautelare.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Applicata per legittimare l'acquisizione di dati informatici conservati all'estero (documenti informatici), ritenendo le chat decriptate dalla autorità francese come 'documenti/dati' acquisibili via ordine europeo d'indagine; la norma consente l'acquisizione anche di dati diversi da quelli pubblici, previo consenso del titolare o su base di competenze internazionali.

  • art. 266-bis cod. proc. pen.

    Distinto dalla materia dell'acquisizione: riguarda l'estensione della disciplina delle intercettazioni ai flussi di comunicazioni telematiche in transito; la Corte ha precisato che l'acquisizione di dati gia' decriptati a seguito di indagini estere non rientra nella stessa fattispecie delle intercettazioni in tempo reale disciplinate dall'art. 266-bis.

  • d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108 (recepimento Direttiva 2014/41/UE) - ordine europeo d'indagine (O.I.E.)

    Regime di cooperazione per acquisizione di prove tra Stati membri: la Corte ha richiamato il principio del riconoscimento reciproco e la presunzione di legittimità degli atti compiuti dall'autorità di esecuzione, salvo specifiche e concrete deduzioni contrarie; l'O.I.E. può avere per oggetto prove già in possesso dell'autorità di esecuzione.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma sulla ricusazione/astensione del giudice: la Corte ha sostenuto che l'eventuale causa di incompatibilità è rimediabile con l'istanza di ricusazione nei termini previsti e che l'invito ad astenersi non sostituisce quella procedura tempestiva.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle intercettazioni e della necessità di acquisire i decreti autorizzativi; la Corte ha ritenuto che la mancata allegazione iniziale dei decreti non renda automaticamente inutilizzabili le intercettazioni, dovendo il Tribunale acquisirli d'ufficio se richiesto.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per sostenere un presunto divieto probatorio circa atti frutto di squadre investigative comuni; la Corte ha escluso l'esistenza di un divieto probatorio assoluto e ha interpretato la disciplina comunitaria come non impedente l'acquisizione dei risultati di attivita' investigative estere via O.I.E. quando si tratta di dati gia' acquisiti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione e valutazione delle conclusioni peritali: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame sulla base del confronto tra perizie e ha ritenuto infondata la doglianza di contraddittorietà.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di adeguatezza delle misure cautelari: la Corte ha osservato che la qualificazione dell'aggravante può incidere sulla presunzione di adeguatezza della misura più grave.

Massime di principio

  • Dati informatici conservati all'estero e trasmessi tramite ordine europeo d'indagine possono essere acquisiti e utilizzati nei processi italiani ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.; non si tratta necessariamente di intercettazioni soggette alle regole dell'art. 266-bis se la comunicazione è stata acquisita 'a freddo' e decriptata dall'autorità estera.
  • Sussiste una presunzione di legittimità delle attività investigative e dei provvedimenti eseguiti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro nell'ambito di cooperazione europea; la parte che contesta deve fornire deduzioni concrete e specifiche che dimostrino violazioni dei diritti fondamentali o della regola di proporzionalità per superare tale presunzione.
  • La distinzione tra captazione in transito (intercettazione) e acquisizione di dati già conservati è fondamentale: per le prime si applicano le norme sulle intercettazioni, per le seconde può trovare applicazione l'istituto della acquisizione di documenti/dati informatici (art. 234-bis).
  • Se i dati sono stati decriptati tramite algoritmo/chiave in possesso dell'autorità straniera, l'assenza dell'algoritmo o della chiave nel fascicolo italiano non prova automaticamente manipolazione; la difesa deve indicare elementi concreti che rendano verosimile la manomissione o l'indebita alterazione.
  • Le eccezioni di incompatibilità del giudice vanno esperite con la procedura di ricusazione/astensione nei termini previsti (art. 37 c.p.p.); un semplice invito ad astenersi in udienza non esaurisce il rimedio previsto dalla legge.
  • Per censurare la mancanza di autonoma valutazione del giudice cautelare occorre dimostrare che l'omissione avrebbe concretamente potuto determinare una decisione diversa; mere criticità formali nella stesura del provvedimento sono insufficienti.
  • Impugnare la qualificazione di un'aggravante è rilevante solo se dal riconoscimento o esclusione dell'aggravante deriva una concreta utilità per l'imputato (es. diversa valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare); in tal caso il motivo è rilevante e va motivatamente deciso.

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