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Sentenza

Sentenza n. 669/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 22.10.2024, n. 312, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 22 ottobre 2024, n. 312, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. La ricorrente ha notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 23 novembre 2024 ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento e senza fornire prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, in violazione dell’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di € 2.000,00, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni specifiche, l’amministrazione costituita deve dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere entro un termine stabilito tutti gli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale esecuzione al giudicato.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve fornire la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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