Sentenza n. 11129/2026 - Roma, Sezione 2
per l''annullamento - del decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, con cui la Regione ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''''art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l''''importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito ufficiale della Regione ai sensi dell''''art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario e del relativo Allegato A (doc. 1); - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al predetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, i decreti nn. 634 e 696 del 2019, adottati dall''''Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); decreto 692/2019 e nota prot. n.18453/2019 adottati dall''''Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 441/2019, adottato dall''''Azienda per l''''Assistenza Sanitaria n. 2, confluita per l''''Area Bassa Friulana nell''''Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l''''Area Giuliano Isontina nell''''Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); decreto n. 187/2019, adottato dall''''Azienda per l''''Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 145/2019, adottato dall''''Azienda per l''''Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); decreto n. 376/2019 adottato dall''''I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreti nn. 149, 130 e 101 del 2019 adottati dall''''I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019, adottate dall''''Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019, adottate dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità, unitamente a tutti gli allegati ai citati decreti (doc. 2); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa la nota regionale prot. n. 0239210/P/GEN dd. 14/11/2022, di avvio del procedimento volto all''''adozione del decreto di individuazione dell''''elenco delle aziende fornitrici soggette a ripiano (doc. 3); - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell''''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 4); - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 5); - dell''''Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dallalegge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 6); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 7); - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” (doc. 8); - dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018 NONCHE'''' PER LA CONDANNA delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, con richiesta di pagamento, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Friuli-Venezia Giulia che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, tra cui i provvedimenti delle aziende sanitarie, gli atti regionali e ministeriali, le linee guida, l'accordo Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti di determinazione del tetto di spesa. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno. Il testo della sentenza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare l'evoluzione sopravvenuta della vicenda: il 3 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere avrebbe potuto essere dichiarata soltanto in presenza dell'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, poiché il pagamento della quota ridotta non costituisce una piena soddisfazione della domanda demolitoria, originariamente diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venire meno l'utilità concreta per la ricorrente di una decisione sul ricorso. Il giudice non ha quindi scrutinato i motivi di illegittimità né la domanda risarcitoria. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni, individuate nelle peculiarità delle questioni trattate e nell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione è stata richiamata quale base normativa del pagamento ridotto effettuato dalla ricorrente; tale pagamento, pur non soddisfacendo la domanda di annullamento, ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione una specifica incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche quando effettuato in misura ridotta in forza di una sopravvenuta disciplina normativa, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere se non comporta l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati e non soddisfa integralmente la domanda di annullamento.
- Il pagamento dell'importo oggetto del provvedimento impugnato può tuttavia determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta perseguita dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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