Cassazione Civile, Ordinanza n. 01055/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata immobiliare iniziata da una banca nei confronti della società debitrice, di un fideiussore e di altri soggetti, sulla base di un contratto di finanziamento ipotecario. Nel corso del processo esecutivo sono intervenuti altri creditori e la posizione creditoria è poi passata alla società resistente. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, articolando vari motivi: contestazione della validità della procura e della legittimazione processuale della società che agiva per la creditrice; eccezioni relative a improcedibilità o inammissibilità della costituzione di un soggetto intervenuto; deduzione dell'estinzione della procedura esecutiva; invocazione del beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale; contestazione della titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla cessionaria del credito e ai creditori intervenuti; eccezione di prescrizione; doglianze sull'illiquidità del credito, sul superamento del tasso soglia e sull'omessa notifica della cessione. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo molte questioni nuove ex art. 345 c.p.c. e qualificando il resto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente inappellabilità della sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione censura soprattutto tale qualificazione e la conseguente inammissibilità dell'appello, oltre alla ritenuta novità di alcune eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiarando fondate le doglianze solo per le censure che investivano il diritto di procedere ad esecuzione forzata e quindi la corretta qualificazione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per le quali l'appello era ammissibile. Rigetta o dichiara inammissibili gli altri motivi: sono inammissibili le censure sul merito dell'opposizione, perché la motivazione di merito della sentenza d'appello era solo ad abundantiam; sono inoltre inammissibili o infondate le doglianze relative ad alcune eccezioni ritenute nuove e quelle concernenti i motivi correttamente sussumibili nell'opposizione agli atti esecutivi. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le contestazioni che riguardano l'esistenza, la titolarità o l'azionabilità del diritto di procedere ad esecuzione forzata vanno qualificate come opposizione all'esecuzione, con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado.
Le doglianze che attengono alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo e delle procure si collocano nell'opposizione agli atti esecutivi.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove non già dedotte nel giudizio precedente.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione e una localizzazione sufficientemente specifiche delle questioni e degli atti richiamati, per consentire il controllo della Corte.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con deposito di memorie.
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
Consentono la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione avverso le sentenze rese su opposizioni esecutive.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la Cassazione precisa che tale conclusione non vale per le opposizioni qualificabili ex art. 615 c.p.c.
Richiamato in una delle eccezioni sollevate, poi ritenuta inammissibile perché nuova in appello.
Richiamato come base di una delle eccezioni inerenti al contenuto della garanzia fideiussoria.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione verte sulla corretta qualificazione di una domanda di opposizione esecutiva, occorre distinguere tra contestazioni che riguardano il "quomodo" dell'azione esecutiva, riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi, e contestazioni che investono il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, riconducibili all'opposizione all'esecuzione.
- Le censure relative a regolarità della procura, legittimazione processuale della società che agisce per il creditore e altri profili formali del processo esecutivo sono tipicamente sussumibili nell'opposizione agli atti esecutivi.
- Le contestazioni sulla titolarità del credito azionato, sulla opponibilità della cessione, sulla prescrizione, sull'illiquidità del credito, sul superamento del tasso soglia e, in generale, sul diritto sostanziale di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata rientrano nell'opposizione all'esecuzione e rendono appellabile la sentenza di primo grado.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile la domanda o l'impugnazione e svolge comunque argomentazioni sul merito, tali argomentazioni hanno valore meramente ad abundantiam e non impongono un autonomo onere di impugnazione sul punto di merito.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce l'erronea declaratoria di novità delle questioni deve indicare in modo specifico dove e come tali questioni siano state già introdotte e trattate nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
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