Cassazione Civile, Ordinanza n. 38071/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di imposte comunali e rette scolastiche riferite al periodo 2004-2007. Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo notificata la cartella nel 2011 e il ricorso proposto solo nel 2014. In appello, il giudice regionale aveva invece accolto il gravame del contribuente, rilevando che non era stato provato il deposito presso la casa comunale della raccomandata originaria e che non era chiaro se la seconda notifica fosse un nuovo tentativo di notifica della cartella o una tardiva comunicazione di avvenuto deposito. Il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, denunciando la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e la mancanza di motivazione sulla compensazione delle spese di lite, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente indicate in motivazione. La formula utilizzata dal giudice d'appello, limitata alla generica espressione della 'particolarità della vicenda all'esame', è stata considerata motivazione meramente apparente e quindi insufficiente a giustificare la compensazione. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate in modo specifico
è stato dedotto come parametro del vizio di violazione di legge per censurare la statuizione sulle spese
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza deve essere effettiva e comprensibile, a pena di nullità quando è solo apparente
impone l'esposizione della motivazione quale requisito essenziale della sentenza
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
richiamato in via analogica per ribadire che la compensazione delle spese richiede ragioni specifiche e non formule generiche
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite richiede la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate espressamente e in modo specifico nella motivazione.
- Una motivazione che si limiti a formule generiche, come il mero richiamo alla 'particolarità della vicenda', è motivazione apparente e non consente il controllo sulla correttezza della decisione sulle spese.
- La motivazione apparente integra nullità della sentenza quando non rende percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice e non consente di comprendere le ragioni concrete della statuizione.
- La compensazione delle spese non può fondarsi su enunciazioni stereotipate o astratte, ma deve riferirsi a circostanze specifiche della controversia decisa.
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