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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26082/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato per il reato di falsità personale. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice di merito rilevato l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile in cassazione, perché contro una sentenza di applicazione della pena la motivazione può essere censurata solo se dal testo emergano in modo evidente cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; circostanza che non risultava neppure allegata dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel patteggiamento il sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. è limitato alla sola ipotesi in cui la sentenza evidenzi in modo manifesto una causa di non punibilità. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    individua il reato oggetto della richiesta di applicazione della pena; la sentenza non ne affronta il merito.

  • art. 129 c.p.p.

    le cause di non punibilità o di proscioglimento possono essere rilevate in sede di patteggiamento solo se la loro evidenza emerga dal testo della sentenza impugnata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare genericamente il mancato rilievo di cause di non punibilità: il controllo di legittimità è ammissibile solo se la causa di proscioglimento risulti evidente dal testo della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, l'art. 129 c.p.p. opera come filtro rigoroso e non consente una rivalutazione del merito in assenza di una manifesta evidenza di proscioglimento.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura quando ricorrono i presupposti di legge, con automatica applicazione delle conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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