Cassazione Penale, Sentenza n. 14947/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Allagrante impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in furto con strappo (art. 624-bis c.p.). Contestava la valutazione delle videoriprese ritenute probatorie dai giudici cautelari (sosteneva che le immagini non comprovavano la sua partecipazione, vi erano discrepanze sul vestiario del complice e non era ripreso il momento in cui il coimputato sarebbe salito sul suo scooter). Inoltre deduceva vizio nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), eccependo che i precedenti erano datati, che la perquisizione domiciliare era negativa e che si era spontaneamente presentato alla polizia dopo un periodo di irreperibilità, quindi misure meno afflittive sarebbero state adeguate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria valorizzando le videoriprese (identificazione di Allagrante come complice, condotte di perlustrazione) e fatto corretta valutazione delle esigenze cautelari (pericolosità di reiterazione fondata su precedenti per resistenza e lesioni, modalità dell'azione e sull'aver dato prova di sottrarsi all'autorità risultando irreperibile per 12 giorni). Il ricorso è stato considerato una mera richiesta di riconsiderazione di fatti e valutazioni di merito, non consentita in sede di legittimità. Allagrante è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma utilizzata per la presentazione della requisitoria scritta e per segnalare l'assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha tenuto conto della requisitoria scritta del Procuratore generale.
Art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo)
Norma del reato contestato; la misura cautelare è stata applicata in relazione a un'ipotesi di concorso in tale reato.
Riferimento normativo posto a base della censura relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del riesame circa la necessità della custodia in carcere.
Art. 273 cod. proc. pen. (gravità degli indizi)
La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia legittimamente riscontrato la gravità indiziaria sulla base delle videoriprese e del riconoscimento dell'indagato.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla articolazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalle disposizioni sulle impugnazioni per cassazione.
Sezioni Unite, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
Principio richiamato circa il divieto, per la Corte di cassazione, di riesaminare i fatti e le valutazioni di merito; utile per negare la possibilità di una diversa lettura delle risultanze video in sede di legittimità.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria in relazione all'ammenda e alle formalità conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a rinnovare la valutazione del materiale probatorio documentale o audiovisivo: le censure che chiedono una diversa lettura delle immagini spesso sono considerate questioni di merito e risultano inammissibili in sede di legittimità.
- Per ottenere la revoca della custodia cautelare occorre non solo sollevare dubbi sulla interpretazione delle prove, ma fornire argomentazioni idonee a incidere sui presupposti di legge (mancanza di gravità indiziaria o assenza delle esigenze cautelari) con elementi di natura giuridica o fattuale solidi e specifici.
- Discrepanze secondarie (ad esempio sul colore degli indumenti del complice) o esiti negativi di misure investigative (perquisizione negativa) non sono automaticamente risolutive contro la misura cautelare se esistono altri indizi concreti e collegati (identificazione in video, comportamenti di perlustrazione, riconoscimento da parte delle forze dell'ordine).
- Il comportamento processuale del soggetto (es. irreperibilità volontaria e consegna solo dopo l'arresto del complice) incide significativamente sulla valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione e può giustificare misure più afflittive rispetto a misure alternative.
- I precedenti penali, anche se datati, e le modalità esecutive del fatto possono essere ritenuti elementi idonei a fondare il periculum libertatis e la necessità della custodia cautelare.
- In cassazione è essenziale rispettare i limiti formali e sostanziali dei motivi ammessi (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): motivi vaghi o meramente ricognitivi delle risultanze di merito rischiano l'inammissibilità.
- Gli appellanti devono essere consapevoli del rischio di condanna alle spese e dell'imposizione di ammende in caso di ricorso inammissibile: valutare attentamente l'adeguatezza e la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni in cassazione.
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