Cassazione Penale, Sentenza n. 26696/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per il delitto di evasione, commesso mediante volontario allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, ritenendo non provata la sua conoscenza del processo. Il procuratore generale ha impugnato tale decisione deducendo violazione degli artt. 385 c.p. e 420-bis c.p.p., sostenendo che la condotta di evasione avrebbe integrato una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, tale da consentire il giudizio in assenza dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento del caso nell'art. 420-quater c.p.p., poiché non risultava provata la effettiva conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo successivo all'evasione; in mancanza di prova della conoscenza della vocatio in ius, non poteva procedersi in assenza ex art. 420-bis c.p.p. e il giudice doveva pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La Corte ha inoltre richiamato che, se il processo fosse proseguito senza tale presupposto, la sentenza sarebbe stata affetta da nullità assoluta. Nessuna statuizione ex art. 616 c.p.p. è stata adottata trattandosi di ricorso della parte pubblica.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione, contestata nel caso concreto come delitto commesso mediante allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare.
Consente di procedere in assenza dell'imputato solo quando vi sia prova della conoscenza della vocatio in ius o comunque ricorrano i presupposti per dichiararne l'assenza; in mancanza di tale prova, non è applicabile.
Richiamato come diversa ipotesi procedurale non ricorrente nel caso di specie.
Dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2022, impone al giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo quando non siano integrati i presupposti per dichiarare l'assenza dell'imputato.
La sentenza emessa in violazione dell'obbligo di pronunciare la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo è affetta da nullità assoluta per omessa notifica della vocatio in ius.
La sanatoria prevista per l'erronea dichiarazione di assenza non opera nella diversa ipotesi di omessa declaratoria di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p.
Non vengono applicate le statuizioni economiche conseguenti all'inammissibilità quando il ricorso è proposto dalla parte pubblica.
art. 23 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha riformulato l'art. 420-quater c.p.p., introducendo lo specifico provvedimento per l'imputato non comparso senza prova della conoscenza del processo.
Massime di principio
- Quando non sia positivamente provata la conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato, il processo non può essere celebrato in sua assenza e il giudice deve adottare il provvedimento previsto dall'art. 420-quater c.p.p. dopo l'ultimo tentativo di notifica personale.
- La mera contestazione di un reato di evasione non consente, di per sé, di presumere la conoscenza del procedimento successivo: la disciplina dell'assenza richiede comunque un accertamento concreto della conoscenza del processo.
- L'assenza di prova della conoscenza del processo rende inapplicabili gli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p. e impone la declaratoria di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
- La sentenza pronunciata nei confronti di imputato irreperibile in violazione dell'obbligo di arrestare il processo ex art. 420-quater c.p.p. è affetta da nullità assoluta per omessa notifica della vocatio in ius.
- La sanatoria prevista per l'erronea dichiarazione di assenza non è estensibile alla diversa ipotesi di mancata declaratoria di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo.
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