Cassazione Penale, Ordinanza n. 35104/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 10 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La pena era di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla destinazione allo spaccio della sostanza. Con il secondo ha contestato, con analoghe doglianze, l’applicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Quanto alla destinazione allo spaccio, ha ritenuto logicamente motivata la valutazione della Corte d’appello: i 5,94 grammi di cocaina, identificati mediante narcotest, erano destinati al mercato in ragione delle modalità di confezionamento e occultamento. Sulla recidiva, la sentenza impugnata aveva valorizzato precedenti specifici per fatti analoghi, compreso un precedente relativo a fatti del 2016; la difesa non aveva indicato elementi idonei a sostenere che quel fatto non fosse diverso da quello in esame. La maggiore riprovevolezza era stata quindi motivata sulla base di tali elementi. Anche lo scostamento dal minimo edittale è stato ritenuto congruamente giustificato dalla natura della sostanza e dalla personalità dell’imputato. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo fornito non è leggibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione esente da aporie logiche, ha ritenuto che lo stupefacente rinvenuto, ovvero gr. 5,94 di cocaina, di cui era stata accertata la natura mediante narcotest, era certamente destinato ad essere immesso dal mercato come comprovato dalle modalità di confezionamento e di occultamento dello stesso.
La destinazione allo spaccio può essere desunta, con valutazione complessiva delle circostanze del fatto, anche dalle modalità di confezionamento e occultamento della sostanza; il giudizio di merito è sindacabile in cassazione nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non colpevole, anche al pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Quando la detenzione di stupefacente non appaia immediatamente riconducibile al consumo personale, la destinazione della sostanza deve essere valutata dal giudice di merito considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; tale valutazione è censurabile in cassazione soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La destinazione allo spaccio può essere motivatamente desunta dalle modalità di confezionamento e occultamento della sostanza, valutate insieme agli altri elementi del caso.
- La recidiva può essere giustificata valorizzando precedenti specifici e la maggiore riprovevolezza desunta da essi; la contestazione difensiva deve indicare elementi concreti idonei a infirmare la valutazione di diversità e rilevanza del precedente.
- La scelta della pena oltre il minimo edittale è adeguatamente motivata quando il giudice individua elementi pertinenti, quali la natura della sostanza e la personalità dell’imputato.
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