Cassazione Penale, Ordinanza n. 13684/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha confermato la condanna dell'imputato alla pena dell'ammenda già inflitta dal Tribunale e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cagliari aveva condannato l'imputato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975, in relazione al trasporto di un oggetto atto ad offendere rinvenuto all'interno di un'autovettura da lui utilizzata, non di sua proprietà, in Cagliari il 05/08/2022. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la mancanza di prova dell'effettiva volontà di violare la legge, valorizzando il fatto che l'oggetto si trovava in un veicolo non appartenente all'imputato. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente inammissibile perché il giudice di merito aveva logicamente desunto la consapevolezza dell'imputato dalla posizione dell'oggetto e dalla sua immediata visibilità; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, nei reati contravvenzionali, l'imputato deve provare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, senza inversione dell'onere della prova, gravando su di lui la dimostrazione dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
Disposizione incriminatrice applicata al trasporto di oggetti atti ad offendere; la Corte ne conferma la rilevanza sulla base della consapevolezza dell'imputato desunta dalla visibilità immediata dell'oggetto.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato contravvenzionale la prova della colpa non è esclusa dalla sola allegazione difensiva dell'ignoranza o della mancata proprietà del bene: l'imputato deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma violata.
- L'onere probatorio dell'eccezione difensiva grava sull'imputato, senza che ciò comporti una vera inversione dell'onere della prova, quando l'accusa abbia già fornito elementi idonei a dimostrare la colpa.
- La valutazione di merito sulla consapevolezza dell'agente è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente argomentata e non manifestamente illogica.
- La presenza di un oggetto atto ad offendere in posizione immediatamente visibile e prontamente utilizzabile può fondare l'inferenza della consapevolezza dell'agente anche se il veicolo non è di sua proprietà.
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