Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21356/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. Il primo motivo deduceva l'erroneità dell'affermazione di penale responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di specificità perché meramente riproduttivo di doglianze già proposte in appello e già disattese con adeguata motivazione, senza una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si lamentava inoltre l'omesso rilievo della prescrizione del reato; la Corte ha osservato che, alla data della sentenza di appello, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora maturato e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare una eventuale prescrizione maturata successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo generico e quindi inammissibile per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p., e il secondo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata; ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    norma incriminatrice della contravvenzione oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità in appello

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato quale parametro di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità

  • art. 2 febbraio 2024?

    data della sentenza di appello, rilevante solo ai fini del computo della prescrizione, non norma

  • art. 3.000 euro Cassa delle ammende

    somma posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 157 c.p.

    termine di prescrizione quinquennale

    richiamato implicitamente per il calcolo del termine di prescrizione della contravvenzione

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità è la conseguenza processuale applicata

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente, ma il ricorso per cassazione è scrutinato quanto ai motivi dedotti

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01

    richiamata per il criterio di valutazione della mancanza di specificità dei motivi, anche in senso estrinseco

  • Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv. 264145 - 01

    richiamata nello stesso senso sul difetto di specificità per reiterazione di doglianze già disattese

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 - 01

    richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso intrinseco, ma anche estrinseco: non basta riproporre in modo acritico censure già formulate in appello, se la sentenza impugnata le ha già affrontate con motivazione puntuale.
  • La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, così come la pedissequa reiterazione dei motivi di merito, integra difetto di specificità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • La prescrizione va verificata con riferimento alla data della decisione impugnata; se alla data della sentenza il termine non è maturato, la relativa doglianza è infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.