Cassazione Penale, Ordinanza n. 21356/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. Il primo motivo deduceva l'erroneità dell'affermazione di penale responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di specificità perché meramente riproduttivo di doglianze già proposte in appello e già disattese con adeguata motivazione, senza una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si lamentava inoltre l'omesso rilievo della prescrizione del reato; la Corte ha osservato che, alla data della sentenza di appello, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora maturato e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare una eventuale prescrizione maturata successivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo generico e quindi inammissibile per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p., e il secondo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata; ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
norma incriminatrice della contravvenzione oggetto di contestazione e di conferma della responsabilità in appello
richiamato quale parametro di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità
art. 2 febbraio 2024?
data della sentenza di appello, rilevante solo ai fini del computo della prescrizione, non norma
art. 3.000 euro Cassa delle ammende
somma posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
termine di prescrizione quinquennale
richiamato implicitamente per il calcolo del termine di prescrizione della contravvenzione
non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità è la conseguenza processuale applicata
non citato espressamente, ma il ricorso per cassazione è scrutinato quanto ai motivi dedotti
base della condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01
richiamata per il criterio di valutazione della mancanza di specificità dei motivi, anche in senso estrinseco
Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv. 264145 - 01
richiamata nello stesso senso sul difetto di specificità per reiterazione di doglianze già disattese
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 - 01
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso intrinseco, ma anche estrinseco: non basta riproporre in modo acritico censure già formulate in appello, se la sentenza impugnata le ha già affrontate con motivazione puntuale.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, così come la pedissequa reiterazione dei motivi di merito, integra difetto di specificità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La prescrizione va verificata con riferimento alla data della decisione impugnata; se alla data della sentenza il termine non è maturato, la relativa doglianza è infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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