Cassazione Penale, Sentenza n. 4805/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GUP sostenendo che l'accordo per l'applicazione della pena, con il consenso del P.M., prevedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p.; tale esclusione risultava esplicitata nella motivazione della sentenza ma era stata omessa nel dispositivo. Il ricorrente deduceva quindi un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, richiamando l'art. 448 co. 2‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha qualificato l'omissione come errore materiale, suscettibile di rettifica alla stregua dell'art. 130 c.p.p., e ha rettificato il dispositivo ai sensi dell'art. 619 co. 2 c.p.p., inserendo la frase "esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p." nel dispositivo relativo alla posizione di CASTIGLIOLA Porfilio. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità secondo i quali, quando la mancata pronuncia su un punto concordato derivi da una mera svista o da un errore materiale obiettivamente riconoscibile, è possibile utilizzare la motivazione per correggere il dispositivo.
Norme richiamate
Riferita come l'aggravante contestata e che le parti avevano concordato di escludere; la Corte riconosce che l'esclusione, se prevista nell'accordo e nella motivazione, deve risultare anche nel dispositivo.
Invocato dal ricorrente per denunciare il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione di pena e la sentenza: la Corte ha ritenuto fondata la censura nella misura in cui l'omissione nel dispositivo era un errore materiale.
Utilizzato come strumento per emendare un errore materiale nel dispositivo quando la mancata pronuncia è attribuibile a una mera svista; la Corte ha ritenuto ammissibile la rettifica ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
Norma procedurale impiegata dalla Corte di Cassazione per disporre la rettifica della sentenza impugnata nella parte dispositiva.
Massime di principio
- Se in un accordo di applicazione della pena (patteggiamento) le parti hanno concordato l'esclusione di una aggravante e tale esclusione appare nella motivazione della sentenza ma non nel dispositivo, si può qualificare l'omissione come errore materiale e richiedere la rettifica del dispositivo.
- La motivazione può essere utilizzata per ricostruire e correggere un errore materiale del dispositivo quando la divergenza fra motivazione e dispositivo è oggettivamente riconoscibile e non incide su diritti di terzi o su questioni non sanabili.
- Il rimedio per l'errore materiale è la rettifica della sentenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; in Cassazione la rettifica può essere disposta ai sensi dell'art. 619 c.2 c.p.p. se il vizio è accertato.
- La correzione è ammissibile se l'omissione è una mera svista e non una scelta sostanziale del giudice: se invece l'assenza nel dispositivo riflette una decisione discrezionale del giudice o comporta effetti sostanziali non prevedibili dalle parti, la rettifica può essere preclusa.
- Prima di proporre il ricorso è opportuno verificare e documentare integralmente l'accordo scritto e il consenso del P.M., nonché l'effettiva corrispondenza tra motivazione e dispositivo, per dimostrare che si tratta di un errore materiale.
- In situazioni analoghe, il Procuratore Generale o il Pubblico Ministero possono non opporsi alla rettifica quando l'errore è evidente e la correzione è coerente con l'accordo tra le parti: ciò facilita l'accoglimento del ricorso.
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