Cassazione Civile, Ordinanza n. 22921/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato l'impugnazione contro il provvedimento negativo della Commissione territorialmente competente in materia di protezione internazionale. La Corte non esamina il merito della domanda di protezione, ma rileva un vizio preliminare della procura speciale conferita al difensore per il ricorso in cassazione: la procura depositata non contiene un'espressa indicazione che ne attesti il conferimento in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, limitandosi alla formula di autentica della firma "Vera la firma". Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, la mancanza di tale specifica attestazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, poiché la procura non reca l'esplicita indicazione della sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato né la relativa certificazione del difensore. Non viene pronunciata condanna alle spese perché il Ministero intimato non si è costituito. È inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Per i ricorsi per cassazione nelle materie da esso regolate, la procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore circa tale circostanza, oltre all'autenticità della firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità, pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale circostanza.
- La semplice autentica della firma del conferente, senza attestazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento, non è sufficiente a integrare il requisito di validità della procura speciale per il giudizio di cassazione.
- La mancanza di una procura speciale conforme ai requisiti richiesti determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte possa esaminare il merito della decisione impugnata.
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