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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49951/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 30/11/2022 relativa alla condanna per plurimi delitti di truffa. La ricorrente deduceva: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite con querela ex art. 512 c.p.p.; (ii) vizi relativi a riconoscimenti e ricognizioni (artt. 213, 214 e 191 c.p.p.); (iii) inutilizzabilità di trascrizioni/registrazioni private effettuate dalle persone offese; (iv) illegittima utilizzazione di documentazione prodotta dal P.M. dopo i termini (artt. 491 e 493 c.p.p.); (v) carenza di motivazione e travisamento della prova quanto all'esistenza di artifici e raggiri costitutivi della truffa; (vi) errori nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento della continuazione, con riferimento anche all'art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per genericità o manifestata infondatezza, la maggior parte dei motivi (primi cinque). Ha ritenuto però fondato l'ultimo motivo relativo alla dosimetria della pena: ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla quantificazione della pena e l'ha rideterminata. La pena è stata ricalcolata partendo dalla pena base di 8 mesi, con aumento di due terzi ex art. 63 co.4 c.p. e successivi incrementi per le aggravanti; il risultato finale è stato fissato in anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione e multa di euro 330,00. Sul resto la sentenza di merito è stata confermata (utilizzabilità delle prove contestate ed esclusione della continuazione).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 176/2020 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)

    La causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; il richiamo serve a motivare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 512 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto legittima, sul presupposto di rigorose ricerche e accertata irreperibilità, la lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'irreperibilità sopravvenuta integra ipotesi oggettiva di impossibilità della formazione della prova in contraddittorio.

  • artt. 213, 214 e 191 c.p.p.

    Le questioni relative a riconoscimenti e ricognizioni sono state valutate in termini di valore probatorio concreto: la Corte ha sottolineato che l'individuazione effettuata nel corso delle indagini è una forma di dichiarazione e il suo valore dipende dalla conferma e dalle circostanze (pregressi rapporti di conoscenza), non da formalità formali.

  • artt. 491 e 493 c.p.p.

    La Corte ha chiarito che la produzione tardiva di documenti non è di per sé preclusa dagli artt. 491 e 493 c.p.p.; la preclusione riguarda in modo specifico le prove che dovevano essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p.; inoltre è stato garantito il diritto delle parti all'esame dei documenti ex art. 495, comma 3 c.p.p.

  • art. 266 e ss. c.p.p.

    Richiamati per distinguere le intercettazioni ambientali dalla registrazione fonografica privata: la Corte ha ritenuto ammissibili le registrazioni effettuate privatamente da un partecipante al colloquio, che costituiscono prova documentale e non intercettazione soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss.

  • art. 468 c.p.p.

    Richiamato per spiegare i termini di proposizione delle richieste istruttorie: la mancata indicazione nelle liste di cui al primo comma può comportare preclusione per alcune prove, ma non per la mera esibizione di documenti in un momento successivo.

  • art. 495, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha ricordato l'obbligo di consentire alle parti l'esame della documentazione prodotta anche se acquisita successivamente, come garanzia delle prerogative difensive.

  • art. 159 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sull'accuratezza delle ricerche per la reperibilità del teste: non è sufficiente un solo esperimento infruttuoso delle ricerche previste ma occorrono indagini rigorose, anche internazionali, quando necessario.

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Norma applicata nella dosimetria della pena per l'aumento collegato al concorso di circostanze aggravanti: la Corte ha ricalcolato la pena sulla base dell'applicazione corretta dell'aumento di due terzi e degli ulteriori incrementi.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante richiamata è stata ritenuta applicabile e ha contribuito agli ulteriori aumenti della pena nella ricalcolazione operata dalla Corte di cassazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Citato dalla difesa in relazione alla dosimetria e continuità, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata sul piano della continuazione; l'articolo è stato richiamato come punto di riferimento procedurale ma non ha determinato l'accoglimento del motivo.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette in dibattimento se il giudice accerta, con ricerche rigorose, l'irreperibilità sopravvenuta del dichiarante; occorrono verifiche efficaci (anche internazionali) e non basta un accertamento formale o superficiale.
  • Le registrazioni effettuate privatamente da uno dei partecipanti a una conversazione costituiscono, in linea di principio, prova documentale ammissibile e non sono assimilate automaticamente alle intercettazioni ambientali soggette agli artt. 266 e ss., salvo specifiche fattispecie.
  • La produzione tardiva di documenti non è necessariamente inammissibile: la preclusione riguarda le prove da inserire nelle liste ex art. 468 c.p.p., mentre i documenti possono essere acquisiti successivamente purché sia garantito il diritto di esame delle parti (art. 495 c.p.p.).
  • L'individuazione fotografica o personale compiuta in indagini preliminari va valutata per il suo contenuto probatorio concreto, non per la forma: il valore dipende dalla conferma e dalle circostanze (es. rapporti di conoscenza pregressi).
  • La continuità tra reati richiede omogeneità degli indici e prossimità temporale; differenze significative nella natura dei reati e distanza temporale rilevante possono giustificare l'esclusione della continuazione.
  • In materia di dosimetria della pena il calcolo degli aumenti deve essere effettuato con precisione normativa (es. aumento di due terzi ex art. 63 co.4 c.p. e successive maggiorazioni) e la Corte di legittimità può annullare e rideterminare la pena quando la quantificazione sia errata senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.

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