Cassazione Penale, Sentenza n. 49951/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 30/11/2022 relativa alla condanna per plurimi delitti di truffa. La ricorrente deduceva: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa acquisite con querela ex art. 512 c.p.p.; (ii) vizi relativi a riconoscimenti e ricognizioni (artt. 213, 214 e 191 c.p.p.); (iii) inutilizzabilità di trascrizioni/registrazioni private effettuate dalle persone offese; (iv) illegittima utilizzazione di documentazione prodotta dal P.M. dopo i termini (artt. 491 e 493 c.p.p.); (v) carenza di motivazione e travisamento della prova quanto all'esistenza di artifici e raggiri costitutivi della truffa; (vi) errori nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento della continuazione, con riferimento anche all'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, per genericità o manifestata infondatezza, la maggior parte dei motivi (primi cinque). Ha ritenuto però fondato l'ultimo motivo relativo alla dosimetria della pena: ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa alla quantificazione della pena e l'ha rideterminata. La pena è stata ricalcolata partendo dalla pena base di 8 mesi, con aumento di due terzi ex art. 63 co.4 c.p. e successivi incrementi per le aggravanti; il risultato finale è stato fissato in anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione e multa di euro 330,00. Sul resto la sentenza di merito è stata confermata (utilizzabilità delle prove contestate ed esclusione della continuazione).
Norme richiamate
La causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; il richiamo serve a motivare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
La Corte ha ritenuto legittima, sul presupposto di rigorose ricerche e accertata irreperibilità, la lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'irreperibilità sopravvenuta integra ipotesi oggettiva di impossibilità della formazione della prova in contraddittorio.
Le questioni relative a riconoscimenti e ricognizioni sono state valutate in termini di valore probatorio concreto: la Corte ha sottolineato che l'individuazione effettuata nel corso delle indagini è una forma di dichiarazione e il suo valore dipende dalla conferma e dalle circostanze (pregressi rapporti di conoscenza), non da formalità formali.
La Corte ha chiarito che la produzione tardiva di documenti non è di per sé preclusa dagli artt. 491 e 493 c.p.p.; la preclusione riguarda in modo specifico le prove che dovevano essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p.; inoltre è stato garantito il diritto delle parti all'esame dei documenti ex art. 495, comma 3 c.p.p.
Richiamati per distinguere le intercettazioni ambientali dalla registrazione fonografica privata: la Corte ha ritenuto ammissibili le registrazioni effettuate privatamente da un partecipante al colloquio, che costituiscono prova documentale e non intercettazione soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss.
Richiamato per spiegare i termini di proposizione delle richieste istruttorie: la mancata indicazione nelle liste di cui al primo comma può comportare preclusione per alcune prove, ma non per la mera esibizione di documenti in un momento successivo.
La Corte ha ricordato l'obbligo di consentire alle parti l'esame della documentazione prodotta anche se acquisita successivamente, come garanzia delle prerogative difensive.
Richiamato nella discussione sull'accuratezza delle ricerche per la reperibilità del teste: non è sufficiente un solo esperimento infruttuoso delle ricerche previste ma occorrono indagini rigorose, anche internazionali, quando necessario.
Norma applicata nella dosimetria della pena per l'aumento collegato al concorso di circostanze aggravanti: la Corte ha ricalcolato la pena sulla base dell'applicazione corretta dell'aumento di due terzi e degli ulteriori incrementi.
L'aggravante richiamata è stata ritenuta applicabile e ha contribuito agli ulteriori aumenti della pena nella ricalcolazione operata dalla Corte di cassazione.
Citato dalla difesa in relazione alla dosimetria e continuità, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata sul piano della continuazione; l'articolo è stato richiamato come punto di riferimento procedurale ma non ha determinato l'accoglimento del motivo.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette in dibattimento se il giudice accerta, con ricerche rigorose, l'irreperibilità sopravvenuta del dichiarante; occorrono verifiche efficaci (anche internazionali) e non basta un accertamento formale o superficiale.
- Le registrazioni effettuate privatamente da uno dei partecipanti a una conversazione costituiscono, in linea di principio, prova documentale ammissibile e non sono assimilate automaticamente alle intercettazioni ambientali soggette agli artt. 266 e ss., salvo specifiche fattispecie.
- La produzione tardiva di documenti non è necessariamente inammissibile: la preclusione riguarda le prove da inserire nelle liste ex art. 468 c.p.p., mentre i documenti possono essere acquisiti successivamente purché sia garantito il diritto di esame delle parti (art. 495 c.p.p.).
- L'individuazione fotografica o personale compiuta in indagini preliminari va valutata per il suo contenuto probatorio concreto, non per la forma: il valore dipende dalla conferma e dalle circostanze (es. rapporti di conoscenza pregressi).
- La continuità tra reati richiede omogeneità degli indici e prossimità temporale; differenze significative nella natura dei reati e distanza temporale rilevante possono giustificare l'esclusione della continuazione.
- In materia di dosimetria della pena il calcolo degli aumenti deve essere effettuato con precisione normativa (es. aumento di due terzi ex art. 63 co.4 c.p. e successive maggiorazioni) e la Corte di legittimità può annullare e rideterminare la pena quando la quantificazione sia errata senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.
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