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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25088/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p., sostenendo che il Tribunale per il riesame avrebbe erroneamente dato conto di una richiesta di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece che della istanza di arresti domiciliari con braccialetto, omettendo quindi di motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 20769/2016, Lovisi). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale per il riesame debba essere letta unitamente a quella del giudice di primo grado (ordinanza 14/07/2023), il quale aveva già ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari per l'elevato rischio di recidiva, sulla base della pena inflitta in primo grado (5 anni e 8 mesi), dei gravi precedenti e della gravità del fatto (trasporto di 7 kg di marijuana) indicativi di collegamenti con circuiti criminali. Nonostante un richiamo testuale impreciso a un "obbligo di presentazione", il provvedimento ha esplicitamente considerato la richiesta di arresti domiciliari e ha motivato l'esigenza della misura carceraria, escludendo in radice l'idoneità del regime domiciliare anche con strumenti elettronici, in linea con la giurisprudenza che ammette pronuncia implicita sull'inopportunità del controllo elettronico quando si esclude l'idoneità del regime fiduciario. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine all'obbligo di motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'esclusione dell'idoneità del regime domiciliare (anche con elettronica) sia risultata dalla motivazione complessiva del primo giudice e del tribunale del riesame

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamata per il riferimento agli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha confermato che la pronuncia sul carattere assorbente della valutazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari può comportare la pronuncia implicita anche sull'inopportunità del controllo elettronico

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla pronuncia del Tribunale per il riesame; non oggetto di doglianza decisiva

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la cognizione del Tribunale adito per la decisione sulla misura cautelare, contestualizzata nei fatti

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che individua il reato contestato (traffico/ detenzione di stupefacenti) e rilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 (Lovisi)

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente: stabilisce l'obbligo del giudice di motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto. La Corte ha chiarito che tale principio non è violato quando il giudice, nel complesso delle motivazioni, esclude l'idoneità del regime domiciliare anche con controllo elettronico

  • Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 (Marsili)

    Giurisprudenza che afferma che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari costituisce pronuncia implicita anche sull'inopportunità dell'impiego di strumenti elettronici previsti dall'art. 275-bis

  • Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 (Caterino)

    Giurisprudenza coerente con l'orientamento secondo cui l'esclusione dell'idoneità del regime domiciliare può assolvere l'onere motivazionale rispetto all'improbabilità di utilizzo del controllo elettronico

Massime di principio

  • La motivazione del giudice del riesame va letta unitamente a quella del giudice di primo grado: la valutazione complessiva può giustificare il rigetto della richiesta di sostituzione della misura
  • Quando il giudice esclude in radice l'idoneità degli arresti domiciliari (per es. per elevato rischio di recidiva, gravità del fatto, precedenti), può ritenersi assolto l'onere motivazionale rispetto all'impossibilità di controllare efficacemente con strumenti elettronici
  • Imprecisioni formali nel testo del provvedimento (es. richiamo testuale a misure diverse) non sono decisive se dalla lettura complessiva emerge che è stata valutata e rigettata la richiesta effettivamente proposta
  • Per impugnare con successo, il ricorrente deve dimostrare che il giudice non ha affrontato specificamente la questione rilevante (es. l'idoneità del braccialetto) o che la motivazione è manifestamente carente o contraddittoria
  • Fattori oggettivi come entità della pena inflitta, numerosità e gravità dei precedenti e ingente quantità di stupefacente possono giustificare la permanenza della misura cautelare in carcere

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