Cassazione Penale, Ordinanza n. 15004/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo tre profili: 1) insussistenza dello stato di necessità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valutarlo; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di particolare tenuità; 3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e censura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte di merito aveva motivato congruamente sulla insussistenza dello stato di necessità e che il richiamo alla durata dell'allontanamento non consentiva di applicare la disciplina sui lievi ritardi nel rientro prevista per i detenuti. Anche il motivo sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto generico, poiché la Corte territoriale aveva già valorizzato, con motivazione non illogica, sia la mancanza dello stato di necessità sia la durata e la distanza dell'allontanamento, oltre all'abitualità delle condotte. Infine, il motivo sulle attenuanti generiche e sulla pena è stato giudicato inammissibile per mancanza di un effettivo confronto con la motivazione di merito e perché le valutazioni adeguatamente e logicamente motivate del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito escluda, con argomentazione non illogica, la tenuità in ragione della gravità concreta della condotta, della distanza e durata dell'allontanamento e dell'abitualità delle condotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a censurare in modo generico la motivazione di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- In tema di evasione, la disciplina prevista per i lievi ritardi nel rientro in carcere non è applicabile per analogia a condotte di allontanamento connotate da diversa durata e consistenza fattuale.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi elementi quali durata e distanza dell'allontanamento, insussistenza dello stato di necessità e abitualità delle condotte, con motivazione immune da vizi logici evidenti.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena non sono sindacabili in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →