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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13068/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi all’ICI 2005, con i quali il Comune aveva assoggettato a imposta, quale area edificabile, un terreno di loro proprietà. La CTP di Treviso ha respinto le opposizioni con sentenza n. 109/01/11 e la CTR di Venezia-Mestre, con sentenza n. 99/18/13 depositata l’11 novembre 2013, ha respinto l’appello. In Cassazione i contribuenti hanno proposto quattro motivi: 1) omesso esame della censura d’appello relativa alla mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso, alla carenza di motivazione e all’onere della prova; 2) violazione delle disposizioni ICI e dello Statuto del contribuente, per carenze motivazionali e probatorie degli avvisi e per mancata indicazione dei criteri legali di determinazione del valore dei terreni; 3) violazione della disciplina ICI sull’esenzione per i fondi di coltivatori diretti, sostenendo che la qualifica dovesse dipendere dalla prevalenza del tempo dedicato all’attività agricola; 4) violazione della disciplina delle sanzioni tributarie, deducendo insufficiente motivazione delle sanzioni, errata individuazione della sanzione applicabile e mancata applicazione della continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, riqualificato come denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: i ricorrenti non avevano indicato quali fossero gli atti non allegati, impedendo di valutarne la rilevanza rispetto alla motivazione degli avvisi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa carenza, poiché non era stato precisato il contenuto degli avvisi; le contestazioni sul valore dei terreni erano inoltre generiche e di merito, e non risultava che fossero state dettagliatamente sottoposte alla CTR. La censura sull’insufficiente motivazione delle sanzioni è stata assorbita dal rigetto del primo motivo; quella sulla sanzione ritenuta più equa è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello. Il terzo motivo è stato rigettato: l’agevolazione ICI prevista per i terreni agricoli spettava soltanto a chi traeva dal lavoro agricolo la fonte prevalente di reddito, mentre il giudice di merito aveva accertato la prevalenza dei redditi da locazione rispetto a quelli agricoli. Sul quarto motivo, la Corte ha precisato e corretto la motivazione della CTR, il cui dispositivo era conforme a diritto: la continuazione prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 è applicabile anche alle violazioni ICI della stessa indole commesse in annualità diverse, ma richiede una pluralità di infrazioni riferite a diversi periodi d’imposta. Poiché il giudizio riguardava esclusivamente l’annualità 2005 e le precedenti violazioni erano già state contestate con altri avvisi, non era possibile collegarle alla violazione del 2005 ai fini della continuazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 2.935,00, oltre accessori e spese generali del 15%; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Si ricava che il primo motivo va inteso come riferito ad una violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

    La censura con cui si lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi su un motivo di appello va qualificata come violazione dell’art. 112 c.p.c.; nel caso concreto è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Si ricava che il primo motivo va inteso come riferito ad una violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

    Il vizio di omessa pronuncia, riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Infatti, dalla lettura del ricorso si evince che, nonostante il riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, i contribuenti hanno contestato il fatto che la CTR abbia omesso di valutare il motivo di appello concernente “la mancata allegazione degli atti citati, carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, l’inosservanza dell’onere probatorio” indicato con la lettera d) alla pagina 1 della sentenza gravata.

    La qualificazione della censura dipende dal suo contenuto sostanziale, non dal solo riferimento formale al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nel caso, la doglianza era diretta a denunciare un’omessa pronuncia.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 9

    Infatti, in tema di ICI, il trattamento agevolato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016).

    L’agevolazione ICI per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale richiede che il lavoro agricolo costituisca la fonte prevalente di reddito; non spetta se il reddito da immobili locati è superiore.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, commi 5 e 6

    Pertanto, deve ritenersi che, in generale, la continuazione possa trovare spazio con riguardo all’ICI e che, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni (come l’omessa dichiarazione), si applichi il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5.

    La continuazione può applicarsi alle violazioni ICI della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi. Occorre tuttavia una pluralità di violazioni in annualità diverse; la contestazione interrompe il concorso e la continuazione per le violazioni successive, sicché violazioni già contestate con precedenti avvisi non possono essere aggregate a quella successiva.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Peraltro, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., occorre correggere la motivazione della decisione di appello, venendo in rilievo una pronuncia il cui dispositivo è conforme a diritto.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto; nella specie ha precisato la motivazione della CTR senza modificarne l’esito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

    La parte soccombente è condannata a rifondere le spese di lite.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, quando ne ricorrano i presupposti temporali indicati dalla decisione, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

    La disposizione ha introdotto il presupposto normativo per l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia va qualificata in base al suo contenuto sostanziale come violazione dell’art. 112 c.p.c., anche quando il ricorrente la riconduca formalmente all’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione che contesti l’omessa valutazione di atti richiamati nell’avviso di accertamento deve identificarli specificamente, così da consentire alla Corte di verificarne la rilevanza ai fini dell’obbligo di motivazione; una censura che non ne indichi il contenuto è inammissibile.
  • La contestazione relativa alla carenza motivazionale o probatoria dell’avviso non consente una verifica in cassazione se il ricorrente non ne espone specificamente il contenuto; contestazioni generiche sui criteri di determinazione del valore, attinenti al merito, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
  • L’agevolazione ICI prevista per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale spetta soltanto quando il reddito da lavoro agricolo costituisca la fonte prevalente di reddito del contribuente.
  • La continuazione prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 può applicarsi anche alle violazioni ICI della stessa indole commesse in annualità diverse; richiede una pluralità di violazioni riferite a diversi periodi d’imposta e, ai sensi del comma 6, la contestazione interrompe il collegamento per le violazioni successive.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il suo dispositivo sia conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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