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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36164/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia sotto due profili. Primo motivo: censurano l'utilizzabilità della deposizione della teste Di Palma, ritenuta non nominata ausiliaria di polizia giudiziaria e priva di competenze tecniche, e dunque si contesta la fondatezza delle prove tecniche sulla contraffazione dei cellulari e profumi. Secondo motivo: si chiede la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. (fatto di particolare tenuità dell'illecito di ricettazione) e l'accesso al beneficio previsto dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte abbia invertito l'ordine logico tra le attenuanti e negato indebitamente la qualificazione più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato la "doppia conforme" tra primo grado e appello, ritenendo che le doglianze siano sostanzialmente ripetitive e non abbiano fornito una critica argomentata ai convincimenti di merito come richiesto dall'art. 581 c.p.p.. Quanto al primo motivo, la Cassazione ha ritenuto plausibile e adeguatamente motivata la valutazione sulla testimonianza della Di Palma, che aveva effettivamente partecipato alle attività tecniche e conosciuto i risultati; il secondo motivo è stato ritenuto in contrasto con la giurisprudenza consolidata che delimita quando applicare l'art. 62 n.4 c.p. o il secondo comma dell'art. 648 c.p., osservando che le pregresse condanne degli imputati erano ostative alla riqualificazione in ipotesi di particolare tenuità. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art.23 co.8

    Prevede il procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Impone che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e privi della necessaria specificità, determinandone l'inammissibilità.

  • art. 648 c.p., comma secondo

    Norma che prevede l'attenuante del fatto di particolare tenuità per la ricettazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi per applicarla, anche alla luce delle pregresse condanne degli imputati.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Prevede la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha riconosciuto tale attenuante solo nella misura compatibile con la qualificazione del reato, in coerenza con la giurisprudenza che ne delimita la coesistenza o esclusione rispetto all'attenuante di cui all'art. 648 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede il beneficio della non punibilità in presenza di specifiche condizioni (condanna con lieve entità e sospensione); i ricorrenti avevano invocato tale beneficio ma la Corte ha ritenuto preclusa la riqualificazione necessaria per accedervi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna alle spese e, ove ricorra colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi nella valutazione delle prove ("doppia conforme"), la Cassazione richiede motivi di ricorso specifici e argomentati: espressioni generiche e ripetitive sono inammissibili.
  • La testimonianza di chi ha partecipato direttamente a verifiche tecniche (es. responsabile del centro che ha assistito e conosce i risultati) può essere ritenuta utilizzabile anche se non nominato ausiliario di polizia giudiziaria, purché la sua partecipazione e conoscenza siano chiaramente dimostrate e motivate.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) e l'attenuante specifica del secondo comma dell'art. 648 c.p. sono distinte: la giurisprudenza limita la possibilità di riconoscerle entrambe e richiede un esame della componente soggettiva; precedenti condanne possono escludere la qualificazione come fatto di particolare tenuità.
  • Per ottenere la riqualificazione in ipotesi più favorevole e i correlati benefici (es. art.131-bis), occorre che il giudice di merito motivi chiaramente l'assenza degli elementi ostativi; doglianze meramente ripetitive sulla motivazione non bastano in Cassazione.
  • Proporre ricorsi generici o manifestamente infondati espone al rischio non solo dell'inammissibilità ma anche della condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende, se sussistono profili di colpa nella proposizione.

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