Cassazione Penale, Sentenza n. 36164/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia sotto due profili. Primo motivo: censurano l'utilizzabilità della deposizione della teste Di Palma, ritenuta non nominata ausiliaria di polizia giudiziaria e priva di competenze tecniche, e dunque si contesta la fondatezza delle prove tecniche sulla contraffazione dei cellulari e profumi. Secondo motivo: si chiede la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. (fatto di particolare tenuità dell'illecito di ricettazione) e l'accesso al beneficio previsto dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte abbia invertito l'ordine logico tra le attenuanti e negato indebitamente la qualificazione più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato la "doppia conforme" tra primo grado e appello, ritenendo che le doglianze siano sostanzialmente ripetitive e non abbiano fornito una critica argomentata ai convincimenti di merito come richiesto dall'art. 581 c.p.p.. Quanto al primo motivo, la Cassazione ha ritenuto plausibile e adeguatamente motivata la valutazione sulla testimonianza della Di Palma, che aveva effettivamente partecipato alle attività tecniche e conosciuto i risultati; il secondo motivo è stato ritenuto in contrasto con la giurisprudenza consolidata che delimita quando applicare l'art. 62 n.4 c.p. o il secondo comma dell'art. 648 c.p., osservando che le pregresse condanne degli imputati erano ostative alla riqualificazione in ipotesi di particolare tenuità. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Prevede il procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Impone che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e privi della necessaria specificità, determinandone l'inammissibilità.
Norma che prevede l'attenuante del fatto di particolare tenuità per la ricettazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti soggettivi e oggettivi per applicarla, anche alla luce delle pregresse condanne degli imputati.
Prevede la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha riconosciuto tale attenuante solo nella misura compatibile con la qualificazione del reato, in coerenza con la giurisprudenza che ne delimita la coesistenza o esclusione rispetto all'attenuante di cui all'art. 648 c.p.
Prevede il beneficio della non punibilità in presenza di specifiche condizioni (condanna con lieve entità e sospensione); i ricorrenti avevano invocato tale beneficio ma la Corte ha ritenuto preclusa la riqualificazione necessaria per accedervi.
Autorizza la condanna alle spese e, ove ricorra colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi nella valutazione delle prove ("doppia conforme"), la Cassazione richiede motivi di ricorso specifici e argomentati: espressioni generiche e ripetitive sono inammissibili.
- La testimonianza di chi ha partecipato direttamente a verifiche tecniche (es. responsabile del centro che ha assistito e conosce i risultati) può essere ritenuta utilizzabile anche se non nominato ausiliario di polizia giudiziaria, purché la sua partecipazione e conoscenza siano chiaramente dimostrate e motivate.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno (art.62 n.4 c.p.) e l'attenuante specifica del secondo comma dell'art. 648 c.p. sono distinte: la giurisprudenza limita la possibilità di riconoscerle entrambe e richiede un esame della componente soggettiva; precedenti condanne possono escludere la qualificazione come fatto di particolare tenuità.
- Per ottenere la riqualificazione in ipotesi più favorevole e i correlati benefici (es. art.131-bis), occorre che il giudice di merito motivi chiaramente l'assenza degli elementi ostativi; doglianze meramente ripetitive sulla motivazione non bastano in Cassazione.
- Proporre ricorsi generici o manifestamente infondati espone al rischio non solo dell'inammissibilità ma anche della condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende, se sussistono profili di colpa nella proposizione.
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