Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione di un motoveicolo e aveva rideterminato la pena a 2 anni di reclusione e 450 euro di multa riconoscendo la circostanza attenuante ex art. 648, quarto comma, e bilanciandola con la recidiva. I motivi di ricorso denunciavano: 1) nullità per mancata notifica all'imputato dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis e del decreto di citazione, essendo le notifiche effettuate al difensore d'ufficio in presenza di un domicilio dichiarato ritenuto fittizio; 2) mancata esclusione della recidiva e errata valutazione dei precedenti penali e della pericolosità; 3) vizio di motivazione nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche (per la fuga alla vista dei militari); 4) errata valutazione e bilanciamento delle circostanze di segno opposto ai fini della pena (art. 69 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità delle notifiche, confermando che il domicilio dichiarato era fittizio e che la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. era corretta; ha osservato che la nullità dedotta è di regime intermedio e doveva essere eccepita nei termini ex art. 491 cod. proc. pen., eccezione che non era stata sollevata in primo grado e quindi si considera sanata. Quanto alle censure sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento delle circostanze, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero compiuto una valutazione approfondita e non manifestamente illogica o contraddittoria: i precedenti risultavano sintomatici di perdurante inclinazione a delinquere, la fuga e l'assenza di cooperazione giustificavano il diniego delle attenuanti generiche, e la diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze non era ammissibile in Cassazione senza mostrare illogicità manifeste. È stata quindi confermata l'inammissibilità del ricorso e disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconosciuta come circostanza attenuante equivalente nella valutazione delle circostanze in confronto alla recidiva; la Corte d'appello l'ha ritenuta sussistente e l'ha utilizzata nel calcolo della pena.
Norma sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il ricorrente contestava la mancata ricezione di tale avviso, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la notifica al difensore d'ufficio data la fittizietà del domicilio.
art. 161, quarto comma, c.p.p.
Prevede la notifica al difensore d'ufficio quando il destinatario non è reperibile; la Corte ha considerato legittima la notifica al difensore perché il domicilio risultava fittizio (recapito per persone senza fissa dimora).
Stabilisce i termini per eccepire nullità di regime intermedio; la Corte ha osservato che la nullità relativa alle notifiche doveva essere sollevata nei termini previsti e, non essendo stata proposta in primo grado, si è considerata sanata.
Disciplina il bilanciamento delle circostanze di segno opposto; la Cassazione ha ritenuto che la diversa valutazione del bilanciamento operata dai giudici di merito non possa essere sindacata in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Massime di principio
- Se l'imputato dichiara un domicilio che risulti fittizio (es. casella postale o recapito per persone senza fissa dimora), le notifiche possono essere regolarmente effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; l'eccezione di nullità relativa a tali notifiche è di regime intermedio e va tempestivamente eccepita secondo i termini dell'art. 491 c.p.p., altrimenti si considera sanata.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti o la diversa valutazione del compendio probatorio fatta dai giudici di merito, salvo che non emerga una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- La valutazione della recidiva e della pericolosità sociale spetta al giudice di merito; la semplice proposizione di una diversa valutazione da parte dell'appellante non è sufficiente per ottenere il sindacato in Cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi sulla modalità della condotta (es. fuga), sull'assenza di collaborazione processuale e sui precedenti penali: tali elementi, se motivati, giustificano il mancato riconoscimento delle attenuanti.
- Quando circostanze attenuanti e aggravanti (o recidiva) sono in contrasto, il giudice di merito può valutare la prevalenza o l'equivalenza; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione su tale bilanciamento è manifestamente illogica.
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