Cassazione Civile, Ordinanza n. 23752/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di un ticket aziendale corrispostogli dal 2018 e poi sospeso dalla società a seguito di recesso unilaterale da un accordo aziendale in precedenza stipulato. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, accogliendo la pretesa del lavoratore e condannando la società al pagamento delle somme, ritenendo che il ticket fosse riconosciuto per compensare i disagi riscontrati sul cantiere e che, in concreto, il recesso non potesse incidere su un emolumento ormai integrativo della retribuzione e quindi irriducibile. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1373 e 1375 c.c., in combinato con gli artt. 1366 e 1369 c.c., sostenendo che il recesso unilaterale da un accordo aziendale a tempo indeterminato era legittimo e che, venuta meno la causa del ticket, era cessato anche l'obbligo di erogarlo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2103 c.c., contestando la qualificazione del ticket come voce retributiva intangibile e sostenendo che si trattava di indennità legata a condizioni di lavoro specifiche e quindi riducibile al venir meno di tali condizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la società, sotto la veste della violazione di legge, si limitava a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti e dell'interpretazione della clausola già esaminata dalla corte territoriale, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi. Ha richiamato il principio per cui, nei rapporti di durata a tempo indeterminato, il recesso unilaterale dall'accordo collettivo è in astratto ammissibile per evitare la perpetuità del vincolo, ma i diritti ormai entrati nel patrimonio del lavoratore restano intangibili, mentre non sono tutelate le mere aspettative. Ha però rilevato che la corte d'appello aveva interpretato la clausola come riferita ai disagi derivanti dalla peculiare conformazione geografica del territorio e non come compenso per DPI o altre condizioni revocabili, sicché la censura mirava in realtà a un diverso accertamento di fatto. Anche il secondo motivo è stato respinto perché non si confrontava con la motivazione impugnata: la corte territoriale aveva accertato che l'emolumento era collegato a una condizione morfologica immodificabile del luogo di lavoro, con conseguente irriducibilità del trattamento economico, mentre la ricorrente insisteva su un presupposto fattuale diverso. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il recesso unilaterale è in astratto ammesso nei rapporti di durata a tempo indeterminato per evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, ma non può incidere su diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
Il recesso deve essere esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione, ma la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l'interpretazione data dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione, ma la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l'interpretazione data dal giudice di merito.
La corte d'appello aveva ritenuto che, in base a tale criterio, la clausola dovesse essere letta nel senso più idoneo a conservare efficacia, riferendola alla conformazione territoriale del comune.
Il motivo è stato respinto perché la censura presupponeva un diverso fatto costitutivo del ticket; la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui l'emolumento era legato a una condizione geografica immutabile e quindi irriducibile.
La Corte ha ribadito che la violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto o una diversa interpretazione del materiale probatorio.
È stata richiamata come norma del rito camerale applicato alla decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata a tempo indeterminato, il recesso unilaterale dall'accordo collettivo è in astratto ammissibile, poiché il vincolo non può essere reso perpetuo; tuttavia il recesso non può incidere sui diritti già maturati e già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni rese o di fasi del rapporto esaurite.
- La distinzione decisiva è tra diritti già consolidati e mere aspettative: solo i primi restano intangibili dopo la disdetta dell'accordo, mentre le aspettative fondate sulla disciplina più favorevole precedente possono essere eliminate.
- In sede di legittimità, la censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile o infondata quando mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa interpretazione della clausola contrattuale già compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito interpreta una clausola collettiva secondo un criterio ermeneutico coerente e individua la concreta causa dell'emolumento, la parte ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; la mera riproposizione della propria lettura del fatto non consente il sindacato di legittimità.
- Un emolumento aggiuntivo può essere considerato irriducibile se, per la sua causa concreta, è collegato a una condizione strutturale e immodificabile del contesto lavorativo, e non a presupposti contingenti o rimovibili.
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