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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4482/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarato il non luogo a provvedere. Il ricorrente lamentava la mancata consegna/possibilità di visionare il DVD musicale "Vasco Tracks 2" acquistato in carcere e riproducibile su computer portatile, sostenendo l'illegittimità del divieto di visionare DVD musicali nonostante una precedente autorizzazione alla visione di files su CD-ROM/DVD per esigenze di studio; denunciava inoltre l'uso, nella motivazione, di un provvedimento non richiamato nel reclamo e contestava l'argomentazione secondo cui il possesso di un CD audio sarebbe equivalente alla fruizione del DVD, posto che il DVD contiene filmati e tracce diverse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, pur non essendo precluso in astratto l'uso di lettori CD/DVD per finalità diverse da studio, tale autorizzazione è da valutare bilanciando l'interesse del detenuto con le esigenze di sicurezza, specialmente per i soggetti sottoposti al regime dell'art. 41-bis. Nel caso concreto il diritto del detenuto ad ascoltare musica è stato garantito tramite il CD in suo possesso; la fruizione in modalità "video" non costituisce un diritto soggettivo imprescindibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. È disposta l'anonimizzazione in caso di diffusione della sentenza ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Prevede un regime penitenziario differenziato con limitazioni al trattamento volte a impedire comunicazioni che possano mantenere legami con l'ambiente delinquenziale; giustifica restrizioni e controlli stringenti su acquisti e uso di supporti multimediali, che devono essere sottoposti a verifiche preventive per esigenze di sicurezza.

  • art. 35 Ord. pen.

    Regola il reclamo del detenuto verso gli atti dell'amministrazione penitenziaria; il magistrato di sorveglianza deve qualificare se la pretesa riguarda un diritto soggettivo tutelabile giurisdizionalmente; in mancanza di ciò il reclamo è generico (ex art.35, comma 1, n.5) e non impugnabile.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per presunta violazione del principio di pari trattamento/uguaglianza; la Corte non ha ritenuto provata una lesione del principio in assenza di un diritto soggettivo violato e considerata la particolare disciplina di sicurezza per i detenuti 41-bis.

  • art. 5 Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle condizioni del trattamento; la Corte ha sottolineato che il diritto al trattamento deve bilanciarsi con le esigenze di sicurezza, senza che ogni modalità di fruizione (es. video) costituisca automaticamente un diritto soggettivo inderogabile.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente (relativa all'impugnazione o alla motivazione?); la Corte non ha ravvisato inosservanza idonea a invertire l'esito, poiché la questione era da inquadrare come discrezionale dell'Amministrazione in presenza di esigenze di sicurezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma equitativamente liquidata alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. n.196/2003

    Norma sulla riservatezza dei dati personali; la Corte dispone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • L'autorizzazione all'uso di lettori CD/DVD per finalità diverse dallo studio non è in assoluto vietata, ma spetta all'Amministrazione penitenziaria valutare e autorizzare caso per caso, bilanciando l'interesse del detenuto con esigenze di sicurezza.
  • Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis le restrizioni sono più stringenti e le autorizzazioni a supporti multimediali devono essere precedute da adeguate verifiche per prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza.
  • La fruizione in modalità video (filmati) non costituisce automaticamente un diritto soggettivo fondamentale: il suo diniego può essere ritenuto legittimo se l'interesse del detenuto è soddisfatto con modalità alternative (es. CD audio).
  • Il magistrato di sorveglianza, esaminando un reclamo, deve preliminarmente qualificare se vi sia una situazione di diritto soggettivo tutelabile; in assenza di ciò il reclamo può essere qualificato come generico e il relativo provvedimento non impugnabile.
  • I detenuti devono utilizzare procedure e protocolli previsti dall'istituto per l'acquisto e la verifica dei materiali multimediali; l'assenza di tali procedure legittima decisioni amministrative discrezionali motivate da esigenze di sicurezza.
  • In giudizio il ricorrente deve dimostrare la lesione di un diritto soggettivo concreto per ottenere tutela; mere preferenze o modalità di fruizione non garantite dalla legge difficilmente sono riconosciute come diritti tutelabili.

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