Cassazione Penale, Sentenza n. 31467/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 28/04/2022 che aveva confermato la sentenza di primo grado del 31/05/2019. Carabetta contestava la configurazione dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), la mancanza di prova della stabilità del vincolo associativo, l'assenza di prova del suo ruolo di promotore/capo e alcune omissioni di motivazione (specificamente rispetto al capo 12) nonché la mancata considerazione del comportamento pre-processuale ai fini dell'art. 62-bis c.p.). Mesoraca deduceva difetto di prova circa il contributo causale alla truffa (artt. 110 e 640 c.p.) e censurava la mancata motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: i ricorsi riproducevano pedissequamente i motivi di appello senza esporre censure specifiche alle risposte già fornite dalla Corte d'appello; mancava la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. (comma 1, lett. c) nella esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; le questioni sollevate costituivano, in buona parte, una richiesta di diversa valutazione del merito probatorio (attacco alla persuasività delle prove) che è inammissibile in Cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado). Conseguenze: declaratoria di inammissibilità; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito elementi probatori (in particolare conversazioni intercettate) idonei a dimostrare l'esistenza dell'associazione per delinquere e la partecipazione del ricorrente; la censura sulla mancanza di prova della stabilità del vincolo e del ruolo non è stata ritenuta specifica e pertanto inammissibile in Cassazione.
Riguardo alla partecipazione alla truffa, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la responsabilità di Mesoraca sulla base della ricostruzione probatoria; le obiezioni che chiedono una diversa valutazione del contributo causale sono valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimità.
I ricorrenti lamentavano la mancata considerazione di elementi pre-processuali o la mancata concessione di attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le argomentazioni erano reiterative delle difese già esaminate e disattese, e che la negazione delle attenuanti era stata motivata nei gradi di merito; pertanto la censura non è idonea a fondare il gravame in Cassazione.
Collegato al discorso sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto insussistenti censure specifiche sulla motivazione che ha escluso l'applicazione di circostanze attenuanti, trattandosi di valutazioni di merito non rientranti nel controllo di legittimità quando non debitamente motivate.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
"esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta"
La norma è stata interpretata come vincolo di specificità per i motivi di cassazione: i motivi che si limitano a ripetere quelli d'appello senza confutare la risposta della corte di merito sono inammissibili.
Utilizzato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e per giustificare il versamento di somme alla cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso riproporre pedissequamente i motivi già devoluti all'appello: il ricorso deve contestare specificamente la motivazione della corte di merito e spiegare perché tale motivazione sarebbe viziata ai sensi di legge (art. 581 c.p.p.).
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione della prova o della persuasività degli elementi probatori sono inammissibili in sede di legittimità; la Cassazione non è un terzo grado di merito.
- Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (doppia conforme), entrambe possono essere lette congiuntamente e rafforzano la valutazione di adeguatezza della motivazione: il ricorrente deve focalizzare l'attacco su profili di illegittimità che superino tale comando interpretativo.
- Per contestare il ruolo all'interno di un'associazione o la qualificazione giuridica di un fatto occorre che la relativa censura sia stata specificamente svolta nel grado di appello; censure nuove o generiche in Cassazione sono a rischio di inammissibilità.
- Le doglianze relative alla negazione delle attenuanti generiche devono essere motivate con elementi concreti e non consistere in mera ripetizione di argomentazioni già rigettate nei gradi precedenti.
- La presentazione di ricorsi manifestamente reiterativi o senza specificità può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e sanzioni economiche a favore della cassa delle ammende.
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