Cassazione Civile, Ordinanza n. 23480/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un terreno, divenuto aggiudicatario del lotto, aveva agito contro i proprietari del fondo vicino chiedendo la rimozione di opere realizzate sul proprio fondo e funzionali, secondo la prospettazione avversaria, all'esercizio di una servitù di passaggio, oltre al risarcimento del danno. I convenuti avevano resistito e avevano a loro volta proposto domanda riconvenzionale per far accertare il proprio diritto a mantenere tali opere, deducendo che esse servivano l'esercizio della servitù di passaggio sul fondo dell'attore. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha censurato l'errata qualificazione della domanda da parte dei giudici di merito, sostenendo che essa andasse inquadrata come actio negatoria servitutis e non come mera contestazione dell'abusività delle opere; con il secondo ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda volta ad accertare la responsabilità dei convenuti per l'esecuzione delle opere; con il terzo e il quarto ha contestato l'accertamento di merito sul tempo e sull'autore delle opere, sull'eventuale autorizzazione del precedente proprietario del fondo servente e sul mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato la domanda e non avesse colto il nucleo sostanziale della controversia, che riguardava l'esistenza o meno del diritto di servitù di passaggio invocato dai convenuti e contestato dall'attore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato solo come base procedurale per la definizione camerale e per la proposta del relatore.
art. 112 c.p.c.
obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
il giudice deve individuare la reale volontà della parte e il bene della vita richiesto; si ha violazione quando venga attribuito o negato un bene diverso da quello controverso o quando si alterino petitum e causa petendi.
art. 949 c.c.
actio negatoria servitutis, ai sensi dell'art. 949 c.c.
richiamato per qualificare la domanda del proprietario che contesti l'esistenza di una servitù e chieda la rimozione di opere poste a servizio del fondo altrui.
Massime di principio
- La domanda giudiziale va qualificata in base al petitum sostanziale, desumendo il reale contenuto della pretesa dall'atto nel suo complesso e non da singoli elementi isolati o secondari.
- Quando la controversia investe l'esistenza o l'inesistenza di una servitù, la domanda di rimozione di opere funzionali al preteso esercizio del diritto reale deve essere letta come azione di negazione o di accertamento del diritto reale minore, non come semplice contestazione di abusività materiale delle opere.
- Vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice attribuisce alla parte un bene della vita diverso da quello effettivamente richiesto o pronuncia su un oggetto diverso da quello delineato dalle domande e dalle allegazioni delle parti.
- In presenza di domanda principale e riconvenzionale che ruotano entrambe sull'esistenza di una servitù, il giudice deve compiere un accertamento complessivo del diritto reale dedotto in giudizio prima di valutare la legittimità delle opere eseguite sul fondo servente.
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