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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18000/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revocazione del decreto di confisca di prevenzione relativo a beni intestati a loro nome e confiscati nei confronti di Cesarano Domenico (sorvegliato speciale, padre dei primi due e suocero del terzo). Sostenevano che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'ammissibilità della procedura di revocazione fondata su vizi originari dei presupposti della misura ablativa, appellandosi all'interpretazione delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 3513/2021) che, a loro avviso, renderebbe il comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 una "fattispecie aperta" tale da permettere la revocazione anche per difetti originari non contemplati espressamente dal comma 1. In particolare i ricorrenti deducevano che non era stata adeguatamente valutata la documentazione attestante la provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni e la loro capacità reddituale, e che quindi i beni non dovevano ritenersi nella disponibilità del proposto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la tesi che il comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 autorizzi una rivalutazione indiscriminata dei fatti e dei presupposti originari della confisca; il comma 2 è una "fattispecie aperta" limitata ai casi di elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca (es. effetti di una pronuncia di incostituzionalità successiva), e non consente di riaprire il giudizio su elementi fattuali già esaminati nei gradi ordinari. Inoltre la Corte ha ritenuto che nei gradi di merito fosse già stata fornita prova concreta della disponibilità dei beni da parte del proposto. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Il comma 1 elenca ipotesi tassative di revocazione; il comma 2 è qualificato come "fattispecie aperta" ma va inteso restrittivamente: ammette la revocazione solo per fatti sopravvenuti idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca e non per una rinegoziazione o nuovo esame di fatti già esaminati nei normali gradi di giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U., n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    La sentenza di Sezioni Unite è richiamata e interpretata dalla Corte come non estensiva al punto da consentire una revisione indiscriminata di fatti già valutati; essa riconosce il comma 2 come aperto ma rimarca il requisito dei fatti sopravvenuti.

  • Corte Cost., n. 24/2019

    Esempio di evento sopravvenuto (declaratoria di illegittimità costituzionale) che può giustificare la revocazione ai sensi del comma 2 quando incide sui presupposti originari della misura ablativa.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 28 comma 2 d.lgs. 159/2011 è ammessa solo quando vi siano fatti sopravvenuti che dimostrino la carenza originaria dei presupposti della confisca; non è uno strumento per riaprire il giudizio sui fatti già valutati nei normali gradi di impugnazione.
  • Chi contesta una confisca per presunti vizi originari deve dimostrare l'esistenza di elementi nuovi e sopravvenuti (es. atti di incostituzionalità, nuove decisioni o fatti sopravvenuti) non semplicemente la diversa valutazione di prove già disponibili.
  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione è vincolata nei limiti del giudizio di legittimità e non procede a una nuova valutazione di merito dei fatti; è quindi cruciale che la difesa produca e faccia valere prove e documenti già nei gradi di merito.
  • Se la confisca è stata disposta per beni formalmente intestati a terzi ma il giudice ha accertato la disponibilità da parte del proposto, la prova contraria deve essere specifica e, se fondata su documentazione economica, dimostrare in modo chiaro l'autonoma provenienza delle risorse.
  • In sede di impugnazione, l'assenza di tracciabilità dei mezzi economici può essere spiegata da vari fattori (es. evasione fiscale) ma la difesa deve offrire elementi concreti sulla capacità reddituale e sulla provenienza delle risorse; senza elementi nuovi sopravvenuti tali argomentazioni difficilmente giustificano la revocazione.

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