Cassazione Civile, Ordinanza n. 32959/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro. Ha cassato la pronuncia declinatoria del giudice ordinario e rimesso le parti davanti a tale tribunale per la riassunzione della causa nei termini di legge. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice tributario)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da una contribuente avverso un avviso di addebito emesso dall'INPS per inadempimento a note di rettifica DM10 relative al periodo marzo 2010-febbraio 2011. Il Tribunale di Vibo Valentia, investito dell'opposizione, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la lite appartenesse alla giurisdizione tributaria, poiché concernente prestazioni patrimoniali imposte e vizi della cartella/avviso, legittimazione dell'ente, titolo esecutivo e decadenza. Riassunta la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria, quest'ultima ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, richiamando un recente precedente delle Sezioni Unite che attribuisce al giudice ordinario le controversie su ruoli e cartelle per contributi previdenziali omessi. L'INPS ha chiesto la declaratoria di giurisdizione del giudice civile; la Procura generale ha concluso nello stesso senso.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.
conflitto negativo di giurisdizione
consente il regolamento di giurisdizione d'ufficio quando il giudice adito declina la giurisdizione e sorge contrasto sulla sua spettanza.
art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. con modif. in l. n. 122/2010
dal 1° gennaio 2011 ha sostituito ... la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale
l'avviso di addebito INPS ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali dell'istituto.
opposizione innanzi al giudice del lavoro
le controversie relative alla richiesta di versamento di contributi mediante iscrizione a ruolo si propongono dinanzi al giudice del lavoro, quindi al giudice ordinario.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi di addebito INPS per contributi previdenziali omessi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non alla giurisdizione tributaria.
- La natura previdenziale del credito non viene mutata dal fatto che la pretesa dell'INPS sia originata da un accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate.
- Quando l'atto impugnato riguarda contributi previdenziali iscritti a ruolo o formalizzati mediante avviso di addebito, il rimedio va incardinato secondo la disciplina dell'opposizione davanti al giudice del lavoro.
- In materia di giurisdizione, il richiamo a precedenti relativi a pignoramenti o atti esecutivi su crediti tributari non è pertinente se la lite riguarda, invece, la debenza di contributi previdenziali.
- In presenza di conflitto negativo di giurisdizione, le Sezioni Unite possono risolvere direttamente la questione indicando il giudice munito di giurisdizione e disponendo la rimessione delle parti davanti ad esso.
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