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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18875/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la vendita di beni ritenuti contraffatti e per la detenzione/ricettazione degli stessi. Nel ricorso per cassazione erano dedotti violazione di legge e vizi di motivazione: la difesa sosteneva che la decisione fosse stata adottata senza un previo accertamento peritale idoneo ad affermare con certezza la contraffazione dei beni, evidenziando che il principale testimone dell'accusa si era limitato a riferire che i beni erano solo presumibilmente contraffatti. Successivamente, però, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione, rilevando che la rinuncia tempestiva presentata dal difensore con procura speciale determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dagli artt. 606, comma 3, e 591 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    norma incriminatrice contestata per la vendita di beni con marchio segno distintivo contraffatto; la sentenza non ne affronta il merito per effetto della rinuncia al ricorso

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice contestata per il reato connesso ai beni ritenuti illecitamente provenienti; anche su questo capo non vi è esame nel merito per la rinuncia

  • art. 591 c.p.p.

    la rinuncia tempestiva al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, senza distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato solo per affermare che, ai fini delle conseguenze economiche, non vi è distinzione rispetto all'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e proveniente da difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza necessità di esaminare i motivi dedotti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini delle conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p., non rileva la diversa causa dell'inammissibilità, poiché la disciplina si applica indifferentemente alle ipotesi previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e dall'art. 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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