Sentenza del 22/02/2017 n. 4561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.M. aveva chiesto il 5 agosto 2000 il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal 17 agosto 1995 sulle prestazioni previdenziali integrative, sostenendo che l’imposta dovesse essere calcolata sull’87,50% dell’importo anziché sull’intero. L’Agenzia aveva negato il rimborso per il 1998 e il 1999. Il contribuente aveva poi esteso la richiesta giudiziale anche ad altre annualità, fino al 2004. L’Agenzia contestava che la domanda potesse estendersi ad annualità non comprese nel diniego impugnato e per le quali non risultasse presentata una preventiva istanza amministrativa; sosteneva inoltre che il rimborso già erogato per il 1998 e il 1999 imponesse di dichiarare cessata la materia del contendere.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo dell’Agenzia: la CTR aveva motivato la propria decisione di estendere la tutela e non era incorsa né in omessa pronuncia né in motivazione insufficiente. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, cassando la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna e rinviando a una diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio dovrà verificarsi, per le annualità anteriori al 1998-1999, se sia stata presentata nei termini l’istanza di rimborso prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, secondo la disciplina applicabile ratione temporis. È escluso che si possano aggiungere al giudizio annualità successive alla proposizione della domanda giudiziale. La decisione non ha stabilito in via definitiva il diritto al rimborso per le annualità ulteriori né ha definito l’effetto dei rimborsi già eseguiti: tali profili restano soggetti al rinvio e ai limiti precisati dalla Corte.
Norme richiamate
Art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con conseguente formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicchè devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza. di rimborso nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1
Per i rimborsi relativi a versamenti diretti, la tutela giudiziale presuppone la presentazione dell’istanza amministrativa entro il termine di decadenza previsto dalla norma. In mancanza, il rapporto si considera definitivamente concluso; l’istanza non è un rimedio facoltativo sostituibile con una domanda giudiziale proposta entro il termine ordinario di prescrizione. Nel rinvio, il giudice deve applicare la disciplina ratione temporis alle annualità anteriori al 1998-1999.
La norma è stata invocata dall’Agenzia in relazione alla cessazione della materia del contendere per il rimborso già eseguito, ma la Corte non ha enunciato una distinta interpretazione della disposizione: ha accolto il motivo congiuntamente alla censura sui limiti dell’oggetto del giudizio e ha cassato con rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dagli atti impugnati o dai rifiuti contestati: la domanda non può essere ampliata in corso di causa per includere annualità ulteriori non comprese nell’atto impugnato.
- Per ottenere in giudizio il rimborso di somme versate direttamente, occorre presentare l’istanza amministrativa entro il termine decadenziale previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, nella versione applicabile al periodo interessato. Non basta invocare il termine di prescrizione dell’azione di indebito.
- La presentazione di una domanda giudiziale non consente di includere automaticamente rimborsi relativi a periodi successivi alla sua proposizione; le pretese per ulteriori annualità devono rispettare autonomamente i presupposti e i limiti procedurali applicabili.
- Se il giudice di merito ha espresso le ragioni della propria decisione, la mera contestazione della soluzione giuridica non integra, di per sé, omessa pronuncia o insufficienza motivazionale; può invece essere censurata in Cassazione come violazione delle regole che delimitano l’oggetto del processo.
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