Cassazione Penale, Sentenza n. 34367/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, effettuata dalla Corte di appello di Catanzaro, della loro responsabilità per: detenzione illegale di armi clandestine con matricola abrasa (capo B), ricettazione delle stesse (capo C) e detenzione di banconote contraffatte (capo E). Nel dettaglio: Luciano contesta il vizio di motivazione circa la responsabilità per il capo E; Gaetano contesta il vizio di motivazione per i capi B e C e sostiene la mancanza di consapevolezza dell'abrasione della matricola. Altri rilievi riguardavano la qualificazione giuridica (assorbimento del capo A nel capo B) e il trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e mancata irrogazione del minimo della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi congiunti inammissibili per motivi in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha ritenuto che le doglianze siano, in gran parte, questioni di fatto o semplici proposte alternative di lettura della prova (in particolare delle intercettazioni) non sindacabili in cassazione se non è dimostrato un travisamento. La Corte ha confermato la valutazione del merito circa: la consapevolezza della detenzione delle banconote false (per Luciano), la disponibilità e visibilità delle armi e gli elementi probatori come PC con documentazione sulla costruzione di armi (per Gaetano), nonché l'implausibilità delle giustificazioni fornite. Ha escluso il rilievo sull'assorbimento del capo A (già deciso dal Tribunale e non impugnato) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per l'elevata gravità dei fatti e la contiguità con circuiti criminosi. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., sanzionati con una somma da versare alla Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata come forma procedurale seguita nel procedimento (modalità di svolgimento dell'udienza/atto), senza incidenza sul merito della decisione.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per richiedere la specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che parte dei motivi fossero privi della specificità richiesta, causando inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 581 per stabilire i criteri di ammissibilità dei motivi; la Corte ha applicato tale criterio per dichiarare inammissibili i ricorsi carenti di specificità o formulati per motivi non consentiti.
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità totale dei ricorsi.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata per ritenere che l'inammissibilità derivi da colpa dei ricorrenti, giustificando la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Menziionato nel contesto della declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione, richiamato come fatto considerato in sede di merito dal giudice di prime cure.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a offrire una lettura alternativa della prova o a contestare la valutazione delle intercettazioni costituiscono doglianze di natura essenzialmente fattuale e, se non provato un travisamento dei fatti, sono inammissibili in Cassazione.
- I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; carenze di specificità possono determinare l'inammissibilità dell'intero ricorso.
- La qualificazione giuridica o l'eventuale assorbimento di reati già decisi in primo grado non possono essere riaperti in Cassazione se non sono stati impugnati tempestivamente nelle sedi intermedie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo sono giustificati quando i fatti dimostrano gravità, contiguità con circuiti criminali e mancanza di elementi che evidenzino meritevolezza; la semplice richiesta di applicazione del minimo non è sufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità totale comporta non solo il pagamento delle spese processuali ma può comportare anche sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa dei ricorrenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34348/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34351/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34352/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34353/2022 del 16/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →