Cassazione Penale, Ordinanza n. 21358/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul reato di riciclaggio, sostenendo in sostanza che egli non fosse responsabile del reato presupposto e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto che la condotta contestata, consistente nell'apporre targhe diverse da quelle originali sull'autovettura, non sarebbe stata idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulla resistenza a pubblico ufficiale, contestando la qualificazione della propria condotta, consistita nel chiudere il cancello e bloccare il Carabiniere operante. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o comunque non specifici perché diretti a ottenere una diversa lettura del merito e a riproporre questioni già disattese dalla Corte territoriale; il terzo motivo è stato considerato indeducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure sul riciclaggio miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito; in particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto estraneo l'imputato al reato presupposto e aveva valorizzato tempi e modalità del furto, oltre all'assenza di giustificazioni sul possesso dell'autovettura. Quanto al secondo motivo, è stata evidenziata la mancanza di specificità per difetto di correlazione con la motivazione impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto indeducibile perché anch'esso riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e respinte, essendo stato motivato che la chiusura del cancello e il blocco del Carabiniere avevano intralciato l'attività del pubblico ufficiale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del riciclaggio; la Corte richiama la sussistenza del delitto in presenza di condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene e valorizza la motivazione di merito sulla provenienza dell'autovettura e sull'assenza di giustificazioni del possesso.
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte richiama la condotta di chiusura del cancello e di blocco del carabiniere come comportamento intralciarne l'attività.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente congrua.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già formulate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso, determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- In tema di riciclaggio, la motivazione di merito può fondarsi su elementi quali i tempi e le modalità di acquisizione del bene, l'estraneità dell'imputato al reato presupposto e l'assenza di una giustificazione plausibile del possesso, se tali elementi sorreggono logicamente l'affermazione di responsabilità.
- La condotta che interferisca concretamente con l'attività del pubblico ufficiale, come il blocco dell'accesso o dell'operatività durante l'intervento, può integrare la resistenza a pubblico ufficiale se ostacola l'azione del destinatario della tutela penale.
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