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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37612/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

Una società aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per lavori in cartongesso eseguiti in un appartamento di proprietà di uno dei coniugi e adibito a casa familiare. Il giudice di pace aveva accolto la domanda anche nei confronti di entrambi i convenuti e aveva condannato gli stessi ex art. 96 c.p.c. In appello, il tribunale aveva confermato la condanna, ritenendo che l'incarico fosse stato sostanzialmente conferito da entrambi i coniugi: risultava infatti che il marito aveva materialmente sollecitato i lavori, ma la moglie era presente nell'immobile durante l'esecuzione e l'immobile costituiva casa coniugale. La ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. e, in combinato disposto, delle norme del diritto di famiglia richiamate dalla Corte, sostenendo che il contratto produce effetti solo tra le parti e che l'altro coniuge non diventa debitore solidale solo perché presente nell'abitazione o proprietario dell'immobile. Ha quindi contestato che la mera presenza nell'immobile o l'offerta di un pranzo agli operai bastassero a farle assumere la qualità di committente, in assenza di un mandato, di una rappresentanza o di elementi idonei a integrare un'apparenza del diritto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso che la responsabilità della moglie potesse fondarsi sulla sola circostanza che i lavori fossero stati eseguiti nella casa familiare, di sua proprietà, e che ella fosse presente durante l'esecuzione delle opere. Ha ribadito che, fuori dalle ipotesi speciali previste dalla giurisprudenza, l'obbligazione contratta da un coniuge per i bisogni familiari non si estende automaticamente all'altro coniuge, perché il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi. Ha inoltre rilevato che la presenza della ricorrente nell'abitazione era giustificata proprio dalla destinazione a casa familiare e non costituiva elemento significativo per desumere un'apparenza di assunzione della qualità di committente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    il contratto produce effetti solo tra le parti e non può, di regola, estendere automaticamente obblighi a terzi estranei al rapporto contrattuale

  • art. 143 c.c.

    le obbligazioni assunte da un coniuge per i bisogni familiari non comportano, di per sé, la solidarietà passiva dell'altro coniuge

  • art. 144 c.c.

    può rilevare solo nei limiti dei rapporti interni e dell'organizzazione della vita familiare, ma non fonda automaticamente il debito solidale del coniuge non stipulante

  • artt. 189 e 190 c.c.

    rilevano solo sul diverso piano della garanzia patrimoniale aggredibile dal creditore, non come fonte di obbligazione solidale del coniuge non contraente

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata era stata confermata nei gradi di merito, ma non è risultata decisiva nel giudizio di cassazione

  • L. 19 maggio 1975 n. 151

    la riforma del diritto di famiglia non ha introdotto una deroga generale al principio di relatività degli effetti del contratto

Massime di principio

  • L'obbligazione contratta da un coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia non rende automaticamente debitore solidale l'altro coniuge, salvo specifiche ipotesi eccezionali ricavabili dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • La regola di relatività del contratto impedisce di attribuire la qualità di parte o di debitore a un terzo solo per la sua vicinanza materiale al rapporto o per la destinazione familiare del bene interessato.
  • Per affermare la responsabilità del coniuge non stipulante occorrono elementi ulteriori e specifici, come il conferimento di un mandato, una rappresentanza, o una situazione di apparenza giuridica idonea a ingenerare nel creditore un ragionevole affidamento.
  • La mera presenza del coniuge nell'immobile durante l'esecuzione dei lavori, quando tale presenza sia spiegabile con la destinazione della casa a domicilio familiare, non è sufficiente a integrare un'apparenza di committenza.
  • La garanzia patrimoniale dei beni della comunione o del coniuge non stipulante è questione distinta dall'imputazione del debito: il creditore può far valere la garanzia solo nei limiti previsti dagli artt. 189 e 190 c.c., ma ciò non trasforma il non contraente in obbligato solidale.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenze
RamiFamigliaContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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