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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05676/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, in sede esecutiva, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati. Con l'unico motivo deduceva, in sostanza, che i fatti sarebbero stati legati da un medesimo disegno criminoso, identificato nel "filo rosso" del bisogno di reperire denaro, e contestava la valutazione del giudice di merito sulla mancanza di una volizione unitaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la diversità strutturale delle condotte e l'eterogeneità dei reati ostavano a desumere, sulla sola base di un generico movente economico, la preordinazione dei successivi reati al momento del primo fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, perché non erano emersi concreti indicatori di un medesimo disegno criminoso idonei a dimostrare che, al tempo del primo reato, gli altri fossero già programmati almeno nelle linee essenziali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La decisione riguarda il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva, che richiede una verifica concreta dei presupposti del medesimo disegno criminoso.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone una programmazione unitaria dei reati, non ricavabile da un generico movente economico o dal mero bisogno di denaro.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa di concreti indicatori della volizione unitaria, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione almeno essenziale dei reati successivi.
  • La mera presenza di un comune movente, specie se riconducibile a un generico bisogno di reperire denaro, non basta a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se le condotte sono strutturalmente eterogenee e i reati appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
  • La diversità strutturale delle condotte costituisce un indice rilevante per escludere la continuazione, quando impedisce di inferire che i fatti successivi fossero già programmati al momento del primo reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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