Cassazione Penale, Ordinanza n. 24944/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile di una rapina consumata in un supermercato. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione per mancata derubricazione del fatto in tentata rapina, sostenendo che gli elementi processuali avrebbero imposto una diversa lettura e una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 e ritenuta applicabile anche alla rapina; assumeva che il fatto dovesse essere valutato come lieve in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e ha ritenuto corretta la motivazione di appello nel qualificare il fatto come rapina consumata, poiché la refurtiva era già nella disponibilità dell'agente quando intervenne la polizia per circostanze sopravvenute. Ha inoltre giudicato il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato, osservando che l'attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando difetti la lievità in relazione all'evento, alle modalità della condotta o al valore dei beni sottratti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante della lieve entità del fatto, richiamata dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024, è applicabile anche al delitto di rapina, ma solo se il fatto, valutato nel suo complesso, presenti effettiva lievità.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Ha introdotto un'apertura applicativa dell'attenuante della lieve entità anche per la rapina.
Norma di riferimento del reato di rapina, oggetto della contestazione e della conferma in forma consumata.
È il parametro implicito del sindacato di legittimità, che non consente alla Cassazione di rivalutare il merito o sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito mediante una rivalutazione delle prove o una diversa lettura delle risultanze processuali, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La distinzione tra rapina consumata e tentata dipende dal momento in cui la refurtiva entra nella piena disponibilità dell'agente; se l'intervento della polizia avviene successivamente per circostanze sopravvenute, il reato resta consumato.
- L'attenuante della lieve entità applicabile alla rapina richiede una valutazione complessiva del fatto e non può essere riconosciuta quando la lievità manchi rispetto all'evento, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze della condotta o al valore dei beni sottratti.
- Un motivo di ricorso che contesti il mancato riconoscimento della lieve entità è infondato quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione non illogica sul disvalore complessivo della condotta e sull'entità del profitto ottenuto.
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