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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11249/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.; il motivo di doglianza denunciato in ricorso per cassazione era la violazione di legge per non aver il giudice preventivamente accertato la disponibilità dei mezzi di controllo o di altri strumenti tecnici necessari per il presidio elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Pur rilevando l'inefficacia formale della rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore di fiducia privo di procura speciale (principio consolidato di giurisprudenza), la Corte ha ritenuto che la memoria depositata dal difensore, dalla quale risultava che entrambi i ricorrenti avevano integralmente espiato la pena, potesse essere valutata come manifestazione della sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione. Richiamando l'art. 568, comma 4, c.p.p. e la giurisprudenza sulle condizioni dell'interesse ad impugnare, la Corte ha quindi concluso che al momento della decisione non sussisteva più un interesse attuale e utile a conseguire un vantaggio dall'accoglimento del gravame. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse; non è stata disposta condanna alle spese processuali né applicata sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il presidio elettronico collegato alla misura degli arresti domiciliari; nella fattispecie è la disposizione sulla base della quale è stata applicata la misura impugnata.

  • artt. 110, 56, 575, 577 cod. pen.

    Norme del codice penale richiamate per individuare il reato e le circostanze di partecipazione/reatività rispetto ai fatti contestati; servono a definire il titolo di reato in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'interesse all'impugnazione costituisce condizione per la proposizione del ricorso; la Corte lo interpreta come la necessità di un vantaggio concreto ed attuale derivante dall'accoglimento dell'impugnazione.

  • Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è inefficace se sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale: la rinuncia richiede l'espressione inequivoca della volontà dell'interessato, resa personalmente o tramite procuratore speciale.

  • Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011

    «in materia di impugnazioni, la nozione della \"carenza d'interesse sopraggiunta\" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso\".

    Le Sezioni Unite definiscono il concetto di "carenza d'interesse sopraggiunta": l'interesse all'impugnazione viene meno se la situazione di fatto o di diritto è cambiata in modo da rendere inutile o irrilevante l'accoglimento del gravame.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta ed altro)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, non si procede alla condanna del ricorrente alle spese del procedimento né all'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione deve essere espressa personalmente dall'interessato o compiuta da un procuratore speciale; una dichiarazione del difensore privo di procura speciale è formalmente inefficace ma può comunque fungere da indicazione della sopravvenuta perdita di interesse se supportata da fatti concreti (es. esecuzione integrale della pena).
  • L'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità del ricorso: se al momento della decisione non sussiste più un vantaggio concreto e attuale derivante dall'accoglimento dell'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
  • Quando la materia dell'impugnazione diventa priva di effetti pratici (ad esempio perché la pena è stata già interamente espiata), è probabile che il giudice di legittimità dichiari il ricorso inammissibile senza entrare nel merito, con conseguente esclusione di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie.
  • Se si impugna un provvedimento che applica misure che richiedono risorse tecniche (es. presidio elettronico), è opportuno dedurre tempestivamente e documentatamente eventuali vizi procedurali (ad es. mancata verifica della disponibilità dei mezzi di controllo) e, se si intende rinunciare, acquisire la procura speciale o la sottoscrizione diretta dell'interessato per evitare contestazioni formali.
  • Difensori e parti devono valutare l'opportunità di mantenere un gravame pendente quando sussistono cambiamenti fattuali (esecuzione della pena, sopravvenuta remissione) che possono rendere l'impugnazione priva di utilità; in questi casi conviene notificare formalmente la rinuncia o chiedere l'estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza d'interesse.

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