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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06613/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità per il delitto di furto in abitazione e ha solo ridotto il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sostenendo che l'identificazione dell'imputato fosse errata e contestando l'autenticità della registrazione e del fotogramma valorizzati dalla Corte; 2) violazione degli artt. 624 e 614 c.p. e vizio di motivazione quanto alla commissione del fatto in luogo di privata dimora, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 4, c.p.; 4) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena; 5) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale in appello; 6) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e sostanzialmente diretti a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, senza un puntuale rilievo di travisamento; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva adeguatamente escluso il danno tenue in ragione del valore delle cose sottratte; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo sulla pena, evidenziando che la sanzione era stata determinata in misura prossima al minimo edittale con motivazione sufficiente; ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale e non era necessaria, dato che la decisione si fondava su plurimi elementi già in atti; ha infine ritenuto del tutto generico il sesto motivo sulla pena sostitutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per l'inammissibilità colposa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È il titolo di reato confermato in appello; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del fatto perché i motivi di ricorso sono inammissibili o infondati.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto e la ricostruzione della condotta.

  • art. 614 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il luogo di privata dimora in cui si sarebbe consumato il fatto.

  • art. 62, comma 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità è negata perché il valore dei beni sottratti non consente di qualificare tenue il danno.

  • art. 133 c.p.

    La pena è stata ritenuta adeguatamente determinata in misura prossima al minimo edittale, senza necessità di motivazione analitica.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e non va disposta quando il giudice ritenga di poter decidere sulla base degli atti già acquisiti.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La doglianza sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva è stata giudicata generica perché non indicava neppure i relativi presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; la censura deve individuare in modo specifico un effettivo travisamento della prova o un vizio logico-giuridico della motivazione.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante il richiamo selettivo e parcellizzato di alcuni elementi di prova, ma richiede una contestazione puntuale e completa del dato probatorio asseritamente mal valutato.
  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti; non è dovuta quando il compendio probatorio già acquisito consente una decisione motivata.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità va esclusa quando il valore dei beni sottratti depone per un danno non tenue, essendo sufficiente una motivazione congrua che dia conto di tale valutazione.
  • La determinazione della pena, se collocata in misura prossima al minimo edittale o comunque sotto la media, non richiede una motivazione particolarmente analitica, purché il giudice dia conto dei criteri essenziali ex art. 133 c.p.
  • Le doglianze sulla concessione di pene sostitutive devono essere specifiche e autosufficienti, indicando anche la ricorrenza dei presupposti legali; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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