Cassazione Penale, Sentenza n. 22376/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arnone era stato condannato per il reato previsto dall'art. 343 cod. pen. per aver, nel corso dell'udienza del 28/10/2015, proferito espressioni offensive nei confronti del magistrato giudicante Michele Contini. In sede di ricorso chiedeva l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., sostenendo che le dichiarazioni si inserivano in un atto di ricusazione e riguardavano esclusivamente la conduzione processuale del giudice (per contestate decisioni di non ammettere domande e per pregresse condotte), invocando anche la protezione della libertà di espressione ex art. 10 CEDU e giurisprudenza sovranazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva: le espressioni offensive non erano funzionalmente connesse all'oggetto della controversia e non erano scriminate dall'art. 598 cod. pen.; inoltre il ricorrente non aveva formalizzato la ricusazione nei termini previsti (art. 38 cod. proc. pen./Sez. U n. 36847/2014) e si è trattato di un attacco personale alla professionalità del magistrato, oltrepassando i limiti del legittimo diritto di critica e della difesa. Per l'inammissibilità è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende Euro 3.000.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato contestato (offese all'onore/decoro), applicata per la condanna per le frasi ingiuriose profferite dall'imputato in udienza.
Esimente prevista per le offese contenute in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria quando concernono direttamente l'oggetto della controversia e sono funzionali alla difesa; la Corte ha ritenuto che, nella specie, le espressioni non rispettassero tali condizioni (non funzionali, gratuite e offensive).
Norma sulla ricusazione: il ricorrente invocava la ricusazione del giudice quale contesto giustificativo delle affermazioni offensive.
Prevede che la dichiarazione di ricusazione sia proposta con atto scritto alla cancelleria; la Corte ha richiamato l'obbligo di formalizzazione (anche se la dichiarazione è resa in udienza) entro i termini prescritti, per poter far valere la tutela prevista.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione del ricorso per cassazione (oneri formali e limiti di motivazione).
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'ammissibilità di nuovi motivi una volta che quelli principali risultino manifestamente infondati.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del procedimento (modalità instaurate in epoca covid), elemento procedurale affrontato nella fase di trattazione.
art. 10 CEDU
Invocato dal ricorrente per la protezione della libertà di espressione; la Corte ha richiamato tuttavia la giurisprudenza nazionale e sovranazionale che limita la libertà quando si traduce in abuso del diritto di difesa o in offese non funzionali.
Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)
Giurisprudenza di legittimità che ammette la dichiarazione di ricusazione resa in udienza purché sia poi formalizzata nei termini; la Corte ha richiamato l'onere di formalizzazione non assolto dal ricorrente.
Giurisprudenza della Corte EDU e pronunce richiamate (es. Morice c. Francia, Molubovs c. Lettonia, Petrovic c. Serbia)
Usate dalla Corte per delineare i limiti del diritto di critica e della libertà di espressione dinanzi all'autorità giudiziaria: la libertà non protegge abusi che ostacolano il buon funzionamento del processo o che costituiscono attacchi personali non funzionali alla difesa.
Massime di principio
- L'esimente dell'art. 598 cod. pen. si applica solo quando le espressioni offensive sono direttamente e funzionalmente connesse all'oggetto della controversia e servono argomentazioni difensive; espressioni gratuite o personali non rientrano nella scriminante.
- Una dichiarazione di ricusazione resa oralmente in udienza deve essere poi formalizzata nei termini e con le modalità previste (art. 38 cod. proc. pen. e giurisprudenza delle Sezioni Unite) per poter giustificare eventuali affermazioni fatte a supporto della ricusazione.
- Il diritto di difesa non conferisce facoltà di offendere indistintamente: si configura abuso quando le condotte difensive trasmodano in attacchi personali che ostacolano il procedimento o sviano la funzione delle facoltà processuali.
- Critiche alle scelte processuali del giudice, per quanto aspre, devono essere argomentate e strumentali alla difesa; l'insulto personale o l'attacco alla professionalità senza agganci concreti possono integrare reato e sanzioni.
- Per proporre ricusazione occorrono denunce concrete, serie e circostanziate; mere impressioni, deduzioni o generalizzazioni non sono sufficienti e non giustificano la paralisi del procedimento.
- In casi simili è preferibile formalizzare gli atti difensivi (ricusazione) secondo le regole di procedura e limitare le critiche all'ambito strettamente funzionale all'oggetto della causa per evitare responsabilità penali e sanzioni economiche.
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