Cassazione Civile, Ordinanza n. 15742/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia: in primo grado l’agente era stato condannato a pagare alla preponente euro 24.381,05, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per il recesso dal contratto di agenzia senza giusta causa e di importo concordato in un piano di rientro, con compensazione delle provvigioni maturate. La Corte d’appello ha rigettato l’appello dell’agente, ritenendo condivisibile l’accertamento di merito fondato su consulenza contabile e rilevando che, nonostante reiterati rinvii, l’agente non aveva prodotto documentazione aggiuntiva per dimostrare eventuali ulteriori provvigioni dovute per affari conclusi nel periodo contestato. In cassazione l’agente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione, lamentando la mancata ammissione per asserita tardività delle prove orali e dei documenti prodotti, che sarebbero stati necessari per dimostrare portafoglio clienti e altri fatti allegati; con il secondo ha denunciato errata qualificazione della domanda, mancata o errata applicazione di norme di legge e difetto di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato la prova del danno della banca e che non sarebbe stata adeguatamente considerata la ragione del recesso indicata nella lettera di recesso, oltre alla mancata ammissione delle prove relative al portafoglio clienti e alle provvigioni maturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo generico e non specificamente ricondotti a vizi deducibili ex art. 360 c.p.c., senza puntuale indicazione degli errores in iudicando né di un concreto vizio di sussunzione. Ha inoltre osservato che la doglianza di "difetto di motivazione" non era più proponibile nei termini invocati, e che le critiche agli artt. 115 e 116 c.p.c. erano in realtà dirette a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, attività insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve essere articolato in censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione; il giudizio di legittimità è a critica vincolata.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
ogni motivo deve contenere rubrica, esposizione delle ragioni e specifica illustrazione delle considerazioni che giustificano la cassazione della sentenza impugnata.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove di parte.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non ne rispetta il regime di valutazione; non se si lamenta un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei rigorosi limiti consentiti dalla nuova formulazione, non come generico difetto di motivazione.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con riserva della motivazione secondo il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, chiaramente sussumibili in un motivo tipico ex art. 360 c.p.c. e non possono risolversi in affermazioni generiche o apodittiche.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si allega un effettivo errore nell’utilizzo o nella regola legale di valutazione della prova; non è consentito usare tali norme per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione della fattispecie restano riservati al giudice di merito, se la motivazione è pertinente e sufficiente nei limiti oggi consentiti.
- La censura di omesso o insufficiente motivazione non è proponibile come formula generica, ma solo entro i ristretti confini dell'art. 360, n. 5 c.p.c. nella sua formulazione vigente.
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