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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19443/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della compagnia assicurativa, di un assegno di traenza che sarebbe stato fraudolentemente incassato da un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo. Secondo l'attrice, dopo quel pagamento indebito essa ha dovuto sostenere un ulteriore esborso in favore del reale beneficiario, con conseguente danno risarcibile da porre a carico della società postale. Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che mancasse la prova dell'effettivo danno perché non risultava emesso un secondo titolo di pagamento. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha denunciato violazione degli artt. 43 l. assegni, 1176 e 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il danno non consisteva nel pagamento reiterato al vero creditore, ma nella perdita della provvista addebitata presso la banca trattaria a seguito del pagamento indebito a soggetto non legittimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la ricostruzione della Corte territoriale circa l'onere probatorio sul danno: nel caso di assegno di traenza pagato a persona non legittimata, il danno per il traente o per chi ha costituito la provvista si identifica nella perdita dell'importo versato o addebitato, non essendo necessaria la prova di un secondo pagamento al vero beneficiario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 l. assegni

    La responsabilità del soggetto tenuto al pagamento dell'assegno sussiste anche quando il titolo sia stato pagato a persona non legittimata; ai fini del danno non occorre provare il rinnovo del pagamento al beneficiario reale.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di diligenza, ma la Corte decide la questione soprattutto sul piano del nesso tra pagamento indebito e danno.

  • art. 2697 c.c.

    Il danno deve essere provato da chi agisce, ma nel caso concreto la prova richiesta non riguarda un secondo esborso bensì la perdita della provvista addebitata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull'accertamento dei fatti; la Corte valorizza il fatto che il giudice di merito ha erroneamente preteso una prova non necessaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato solo come base del deposito delle memorie nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rimborso o risarcimento collegati al pagamento indebito di un assegno di traenza, il danno del soggetto che ha costituito la provvista non richiede la prova di un ulteriore pagamento al vero beneficiario: è sufficiente dimostrare l'addebito della somma e il pagamento a favore di un non legittimato.
  • L'emissione e la spedizione dell'assegno non trasferiscono di per sé la titolarità della somma al beneficiario; la disponibilità giuridica del credito sorge solo con il pagamento o l'accreditamento effettuato dalla banca.
  • Ai fini dell'individuazione della responsabilità per pagamento indebito del titolo, il pregiudizio consiste nella perdita delle risorse rese disponibili per la provvista, mentre resta irrilevante l'assenza di prova di una reiterazione materiale del pagamento.
  • Il giudice di merito non può imporre alla parte attrice una prova eccedente rispetto al fatto costitutivo effettivamente rilevante, dovendo l'onere probatorio essere calibrato sul concreto pregiudizio allegato e dimostrabile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoAssegno di traenza
RamiBancario e finanziarioAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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